Amministratori

Corte conti, parere preventivo solo sulla acquisizione della qualità di socio anche per una partecipazione indiretta

I giudici umbri hanno analizzato una interessante operazione, realizzata per il tramite conferimenti societari

di Stefano Pozzoli

La Corte dei conti, Sezione di controllo per l'Umbria (delibera n. 80/2022/PASP), affronta il tema del parere sulle partecipazioni societarie, analizzando una interessante operazione, realizzata per il tramite conferimenti societari. Questo il fatto: il Comune di Terni ha deliberato e inviato alla Corte una decisione di riorganizzazione della sua multiutility, operante nei settori della produzione e distribuzione dell'energia elettrica, della distribuzione del gas, dell'ambiente e del ciclo idrico integrato. In sostanza, il Comune, per il tramite di una procedura competitiva, ha individuato in Acea il partner privato che rafforzerà patrimonialmente, finanziariamente e sotto il profilo industriale la società ternana, conferendo una serie di partecipazioni e arrivando così a una quota del gruppo importante ma comunque minoritaria, tra il 40 e il 49% del capitale.

La Sezione, vista la delibera, in primo luogo, si interroga sulla sua competenza (artic,olo 5, comma 3, del Tusp) che si riferisce agli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni, limitando l'ambito di applicazione al momento «in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio» (Sezioni Riunite in sede di controllo, delibera 19/QMIG/2022 su Nt+ Enti locali & edilizia del 25 novembre).

Secondo la Corte, dunque, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre a esame e quelli, invece, esclusi in radice dall'obbligo di trasmissione da parte degli enti, deve individuarsi nell'assunzione della qualità di socio.

Per la Sezione, «nella fattispecie all'esame, pertanto, deve escludersi che vi sia competenza del Collegio a conoscere, in sede di controllo ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, la più generale operazione che vede l'ingresso nella compagine sociale di ASM, già partecipata dal Comune di Terni in via totalitaria, di un terzo, partner industriale selezionato a seguito di procedura di evidenza pubblica».

Però, «rientra, al contrario, pienamente nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 5 la connessa – ma differente ed autonoma – vicenda riguardante gli effetti prodotti nei confronti del socio pubblico dagli apporti in assets da parte del Gruppo ACEA, in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale volta all'acquisizione della posizione di socio. Al conferimento al patrimonio di ASM Terni s.p.a. di partecipazioni (…) consegue, invero, l'acquisizione di partecipazione indiretta in tali società da parte del Comune di Terni».

La Sezione valuta quindi l'operazione societaria per la parte che riguarda l'acquisizione della qualità di socio del Comune di Terni, in termini di partecipazione indiretta, giungendo alla conclusione che l'operazione è non solo legittima, ma ben motivata e meritevole di suo parere favorevole.

È certamente corretto, alla luce della citata deliberazione n. 19 delle Sezioni Riunite, il percorso seguito dalla Sezione Umbra.

Si ritiene, però, che sarebbe opportuno, nelle successive elaborazioni giurisprudenziali delle Sezioni Riunite, che si equiparassero i conferimenti in quote societarie alle altre operazioni di straordinarie, quali del resto essi sono.

Ed è sempre più urgente la necessità di regolare e ben definire, nel Tusp, i processi di aggregazione, così da chiarire come si debba in concreto procedere in questo tipo di operazioni, che vanno in ogni modo incentivate. In via incidentale questo riuscirebbe forse a chiarire anche quale sia l'effettivo contenuto dell'articolo 5 e, di conseguenza, il perimetro dei pareri della Corte. E consentirà forse di rispondere a un altro quesito, ad oggi non emerso e che riguarda l'invio alla Agcm, anch'esso previsto nell'articolo 5: possibile che all'Autorità vadano inviate solo le operazioni in cui l'ente assume la qualità di socio?

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