Corte conti, via libera alle rinegoziazioni dei mutui regionali
La Corte ha risposto alla richiesta dal Presidente della Regione interessato alla revisione dei mutui in atto per ridurre il peso degli oneri finanziari annui
La riduzione dell'impatto finanziario dei ratei di ammortamento, corrispondente a una diminuzione del relativo costo, di un debito a lungo termine costituisce non solo una buona pratica amministrativa, cui gli enti territoriali devono doverosamente attenersi, bensì uno strumento idoneo ad assicurare maggiori disponibilità finanziarie da investire per una migliore esigibilità collettiva dei livelli essenziali delle prestazioni.
È quanto sancito in un parere (n. 96/2020), reso dalla Sezione regionale di controllo campana lo scorso 10 luglio, con il quale la Corte ha risposto alla richiesta dal Presidente della Regione Campania interessato alla revisione dei mutui in atto al fine di ridurre il peso degli oneri finanziari annui. Il quesito, in particolare, puntava a chiarire se in presenza di concrete possibilità di realizzare un risultato di questo tipo l'evento avrebbe determinato per la Regione l'obbligo di attivarsi e concludere la rinegoziazione.
Il giudice dei conti campano ha affrontato il tema senza trascurare, tra gli altri, un tema di non poco conto, cioè se si potesse ricorrere, per rimediare a interessi fuori mercato, a un nuovo articolato di indebitamento (ri)costituito con una sua rinegoziazione. Un approfondimento che ha contributo a determinare un favorevole esito all'istanza regionale.
I giudici napoletani hanno avuto modo di ritenere obbligatoria, in presenza delle condizioni di obiettiva convenienza finanziaria, la rinegoziazione/revisione dell'originario contratto di mutuo. Ciò nel rispetto del generale principio di leale cooperazione che deve presiedere ai rapporti tra l'istituto finanziatore e la pubblica amministrazione. Al riguardo, hanno ribadito il concetto che, trattandosi di un intervento finalizzato a ridurre sensibilmente il valore finanziario complessivo della restituzione, il risultato più favorevole per il bilancio dell'ente non possa che costituire un vantaggio, perché non genera alcun indebitamento ma, semmai, un «investimento» in conto capitale. Alla conclusione si arriva con il sensibile miglioramento, attraverso una incidenza positiva dei minori costi nel tempo, nel saldo complessivo del bilancio, ottenibile con il minore aggravio delle passività collegate ai debiti a lungo termine, per l'appunto, eventualmente rinegoziati.
La Sezione regionale di controllo ha infine sottolineato che nell'ipotesi prospettata non ci sia alcun ostacolo a modificare le condizioni del contratto originario, perché la primitiva conclusione del mutuo era avvenuta sotto l'egida di una legge ordinaria che consentiva la destinazione a spesa corrente.