Appalti

Semplificazioni/3. Così il cronoprogramma cambia l'organizzazione

Le amministrazioni sono obbligate al rispetto di una precisa tempistica, dall'adozione della determinazione a contrarre fino all'aggiudicazione

di Alberto Barbiero

La gestione delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture con le regole derogatorie introdotte dal Decreto Semplificazioni comporta per le stazioni appaltanti un'organizzazione puntuale delle gare e delle fasi successive, per garantire un impatto immediato sul sistema economico.

Le disposizioni contenute nella bozza del decreto consentono l'utilizzo di molte deroghe rispetto al quadro di riferimento del codice dei contratti pubblici, ma obbligano le amministrazioni al rispetto di una precisa tempistica che decorre dal momento di adozione della determinazione a contrarre e si conclude con l'aggiudicazione.

Per conseguire l'obiettivo di individuazione dell'aggiudicatario nei quattro mesi dall'indizione della procedura di confronto competitivo nel sottosoglia e nei sei mesi nelle gare per il soprasoglia, ogni stazione appaltante deve definire un preciso cronoprogramma, comprensivo sia della fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e la presentazione delle offerte, sia della fase comprensiva di tutte le operazioni di gara (ammissione, valutazione delle offerte, verifica delle offerte anomale).
Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate con confronto competitivo, la definizione della tempistica deve considerare sia la fase di pre-qualificazione (finalizzata all'individuazione degli operatori economici mediante bando o avviso pubblico sollecitatorio a presentare manifestazioni d'interesse) sia quella della gara vera e propria (che parte con la lettera di invito).

La velocizzazione non deve tuttavia andare a discapito dell'adeguatezza dei termini per la presentazione delle offerte, che devono comunque essere adeguati per consentire agli operatori economici di formulare in modo efficace le loro proposte.
Le amministrazioni, pertanto, devono valutare l'effettiva capacità della propria organizzazione di sviluppare le procedure di affidamento (sino al 31 luglio 2021) nel rispetto dei vincoli temporali posti dalle disposizioni del decreto semplificazioni, ma anche delle strutture alle quali ricorrono per la gestione delle gare più complesse (come le centrali uniche di committenza o le stazioni uniche appaltanti).
I termini stabiliti per l'aggiudicazione condurranno probabilmente molti enti ad abbandonare la prassi dell'effettuazione dei controlli sui requisiti nel periodo immediatamente successivo alla proposta di aggiudicazione, finalizzata ad avere un provvedimento di affidamento già efficace.

La necessaria ottimizzazione dei percorsi di gestione degli appalti comprende anche le fasi successive all'aggiudicazione, rispetto alle quali le stazioni appaltanti devono considerare sia le novità in materia di verifiche relative alla normativa antimafia (con la possibilità di procedere senza acquisizione dell'informativa, sotto condizione risolutiva) sia quelle inerenti l'obbligatoria stipulazione del contratto entro sessanta giorni dall'affidamento (salvo diverso termine concordato con l'aggiudicatario, ma sulla base di specifica motivazione che ne evidenzi la necessità).
In questo quadro il ruolo del Rup viene ad essere ulteriormente valorizzato, non solo in relazione alle attività operative di gestione di alcune fasi della procedura, ma anche come sollecitatore di altri soggetti (ad esempio, commissione giudicatrice) impegnati nella gara.

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