Fisco e contabilità

Covid e affitti, lo sconto sull’imposta dipende dalle regole comunali

Poche agevolazioni locali per le rinegoziazioni, sgravio per i concordati

di Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste

Lappuntamento con l’acconto Imu del 16 giugno sarà segnato dalle vicende Covid. E non solo per quei propietari che potranno contare sulle varie esenzioni introdotte sull’0nda dell’emergenza (dal decreto Agosto, dalla legge di Bilancio e dal Dl Sostegni), come i titolari di cinema, alberghi e discoteche, tra gli altri.

L’emergenza coronavirus potrebbe riflettersi anche su alcuni contribuenti “ordinari”, non interessati dalle esenzioni. E non sempre con effetti di segno positivo.

Pensiamo all’ipotesi – molto frequente in questi mesi – in cui il locatore ha rinegoziato al ribasso il canone, per venire incontro all’inquilino. Non ci sono effetti sul pagamento dell’imposta, a meno che la delibera comunale che fissa le aliquote non abbia previsto uno sconto per queste situazioni (la prima rata di quest’anno prende a riferimento la delibera per il 2020, ma si ritiene di poter usare quella del 2021, se già pubblicata sul sito www.finanze.it).

Se un appartamento o un locale commerciale sono rimasti sfitti nei primi sei mesi di quest’anno, il pagamento di mercoledì 16 dovrà tenerne conto, e questo potrebbe implicare il “passaggio” a un’aliquota più elevata, se il Comune tassa gli immobili locati con aliquota inferiore a quelli sfitti (ma in molte città il prelievo è appiattito al 10,6 per mille).

Diverso, invece, il caso in cui il locatore ha stipulato un nuovo contratto a canone concordato, al posto di quello precedente a canone di mercato. Il fenomeno è piuttosto diffuso e dalla data di stipula si ha diritto allo sconto “statale” del 25%, cui abbinare l’eventuale aliquota ridotta prevista dal Comune (attenzione: in alcuni casi la riduzione d’aliquota è subordinata alla presentazione di un modulo specifico al Comune o alla residenza dell’inquilino). 

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