Fisco e contabilità

Dai revisori controlli a tutto campo sulla contabilità economico-patrimoniale

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di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

La contabilità economico-patrimoniale introdotta negli enti locali dal Dlgs 118/2011 e dal principio contabile allegato 4/3 presenta degli aspetti assolutamente peculiari che rendono complessa anche l'attività di controllo da parte degli organi di revisione. Alcuni di questi aspetti sono stati puntualmente evidenziati all'interno del documento n. 9, inserito nei nuovi principi di vigilanza e controllo dei revisori degli enti locali pubblicati dal Cndcec. La loro puntuale applicazione rappresenta il primo test per verificare la corretta tenuta della nuova contabilità che, quest'anno, interessa tutti gli enti, anche quelli di minori dimensioni.

Controlli generali
Una prima tipologia di controlli riguarda, oltre all'utilizzo della matrice di correlazione che consente la gestione di scritture concomitanti a quelle della finanziaria, la consistenza del patrimonio netto iniziale, il cui valore deve coincidere con quello finale dell'esercizio precedente, tranne che nel primo anno di applicazione delle nuove norme, in cui il patrimonio netto deve essere oggetto di apposita ricostruzione. Dal secondo anno si evidenzia che, in condizioni normali, la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al valore del risultato economico +/- l'eventuale incremento/decremento della riserva per permessi da costruire, salvo il caso di errori dello stato patrimoniale iniziale, casistica che potrebbe rilevarsi frequente.
Particolarmente complessa risulta essere l'attività di verifica delle riserve indisponibili da beni demaniali, patrimoniali indisponibili e beni culturali vincolati che derivano dalla consistenza dei relativi cespiti, al netto del fondo di ammortamento. Le altre riserve indisponibili, invece, comprendono il valore del fondo di dotazione conferito in enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione e gli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni societarie.
In entrambi i casi risulta essenziale che l'ente sia in grado di fornire la correlazione tra i dati inseriti ed i valori inseriti in inventario, dal quale si potrà dedurre gli addendi necessari al calcolo delle riserve.

Controlli specifici
L'organo di revisione deve anche attivare controlli specifici al fine di verificare l'attendibilità dei prospetti di conto economico e stato patrimoniale con le risultanze della contabilità finanziaria. A questo proposito, nonostante i disallineamenti tra i due livelli di contabilizzazione, i principi forniscono una guida molto puntuale delle corrispondenze tra le voci della finanziaria e le voci del conto economico e stato patrimoniale, di cui forniamo alcuni esempi:

■ Conto economico
> la voce A1 del conto economico deve corrispondere con gli accertamenti del titolo I dell'entrata, fatta eccezione per la tipologia 1.03 che confluisce alla voce A2;
> le voci A4a, A4b e A4c del conto economico devono trovare conciliazione con gli accertamenti di competenza delle rispettive categorie di entrata (Vendita di beni «E.3.01.01.00.000», Entrate dalla vendita di servizi «E.3.01.02.01.000» e Proventi derivanti dalla gestione dei beni «E.3.01.03.00.000») fatta eccezione per l'Iva a debito, i ratei e i risconti;
> allo stesso modo le voci le voci B9, B10 e B11 devono trovare una conciliazione con gli impegni imputati (liquidazioni eseguite e liquidazioni da eseguire) dei rispettivi terzi livelli del piano integrato dei conti (Acquisto di beni «U.1.03.01.00.000», acquisto di servizi «U.1.03.02.00.000» e Utilizzo di beni di terzi «U.1.03.02.07.000») fatte sempre salve le rettifiche per l'Iva, ratei e risconti;
> i trasferimenti ed i contributi devono rispettare le seguenti correlazioni:
• voce B12a con gli impegni imputati nel p.f. «U.1.04.00.00.000»;
• voce B12b con gli impegni imputati nel p.f. «U.2.03.01.00.000»;
• voce B12c con gli impegni imputati nel p.f. «U.2.03.02.00.000, U.2.03.03.00.000, U.2.03.04.00.000, U.2.03.05.00.000»;
> per quanto riguarda il fondo svalutazione crediti (Fsc), il conto economico deve riportare l'ammontare annuo della svalutazione, mentre nei dati contabili analitici l'importo del Fsc deve risultare pari o superiore a quello del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

■ Stato patrimoniale
la principale verifica riguarda la corrispondenza tra crediti e residui attivi e debiti e residui passivi, pur con le dovute differenze in relazione alle quali l'ente deve fornire debito conto nella relazione sulla gestione. I principi di revisione si premurano di fornire una tabella di raccordo che guida nella riconciliazione delle diverse poste, ovvero:

RESIDUI ATTIVI/CREDITI

Crediti da stato patrimoniale (+)
Fondo svalutazione crediti (-)
Depositi bancari e postali (+)
Saldo IVA (-)
Crediti stralciati (-)
Accertamenti pluriennali (-)
Altri residui non connessi a crediti (+)

TOTALE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI/DEBITI

Debiti da stato patrimoniale
Debiti da finanziamento (-)
Saldo IVA a debito (-)
Residui titolo IV+interessi mutuo (+)
Residuo titolo V anticipazione (+)
Impegni pluriennali tit. III e IV escluse quote da finanziamento (-)
Altri residui non connessi a debiti (+)

TOTALE RESIDUI PASSIVI

Inventari
I controlli più complessi sono riservati alla gestione degli inventari, per i quali si segnala la laconicità delle regole dettate dal principio contabile n. 4/3, in quanto:
a) non sono state introdotte regole precise per la valutazione dei beni alla data di avvio della nuova contabilità degli enti pubblici. La ricostruzione del valore dei beni con il metodo del costo o della rendita catastale non sempre è applicabile, sia per la difficoltà di reperire i dati negli anni passati (in cui veniva utilizzato il metodo di cassa), sia perché molti beni non posseggono una rendita per le note difficoltà delle operazioni di accatastamento o perché appartengono alla categoria dei beni demaniali (strade, cimiteri, eccetera). Anche la valutazione delle partecipazioni societarie non risultano allineate nei tempi, in quanto, al momento della chiusura della proposta di rendiconto, gli enti non dispongono ancora dei dati di bilancio societari definitivi e ciò complica anche la fase di consolidamento dei conti;
b) l'ente locale non riesce ancora a gestire in modo allineato la contabilità finanziaria e quella patrimoniale, per tutta una serie di fattori organizzativi, culturali e di complessità del procedimento che comporta costi aggiuntivi a cui gli enti tendono a sottrarsi;
c) il poco tempo a disposizione che residua tra la chiusura delle attività di ricognizione dei residui e la data di deposito della proposta di rendiconto.
In ogni caso i revisori dovranno verificare la corrispondenza delle risultanze degli inventari con le immobilizzazioni materiali.
Inutile sottolineare che la figura del revisore può esercitare un'influenza notevole anche nella fase di preparazione degli atti di rendicontazione economico-patrimoniale, grazie alla competenza in materia che normalmente appartiene a chi esercita tale ruolo e che andrebbe certamente riconosciuta.

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