Amministratori

Danni da movida, Comune tenuto a risarcire i residenti

L'ente ha autorizzato le attività in centro storico senza adottare misure contro il problema degli schiamazzi notturni

di Federico Gavioli

La movida notturna potrebbe costare al Comune che ha autorizzato le attività in centro storico e non ha preso le misure adatte per risolvere il problema degli schiamazzi notturni: i residenti che non riescono a dormire di notte per i rumori hanno diritto a essere risarciti dal Comune per i danni subiti.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 14209, del 23 maggio 2023, ha accolto il ricorso di due residenti disturbati proveniente dai pub, ben oltre l'orario di chiusura.

Il Tribunale aveva accolto la domanda dei due coniugi sostenendo che era compito del Comune disperdere la folla per gli eccessivi rumori notturni con il pagamento, inoltre, di 20mila euro ciascuno per il danno non patrimoniale e 9mila euro per il danno patrimoniale.

La Corte territoriale ha rovesciato la sentenza sostenendo, sostanzialmente, che non era compito del Comune intervenire per ristabilire la quiete pubblica.

Secondo l'analisi della Cassazione, la tutela del privato che lamenti la lesione, anzitutto, del diritto alla salute, incomprimibile nel suo nucleo essenziale come previsto dall'articolo 32 della Costituzione , ma anche del diritto alla vita familiare e della stessa proprietà , cagionata dalle immissioni (nella specie, acustiche) intollerabili (articolo 844 del codice civile), provenienti da area pubblica (nella specie, da una strada della quale la Pa è proprietaria), trova fondamento, anche nei confronti della pubblica amministrazione, anzitutto nelle norme a presidio dei beni oggetto dei diritti soggettivi.

La pubblica amministrazione, infatti, è tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, potendo essere condannata sia:
• al risarcimento del danno (articoli 2043 e 2059 del codice civile) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti;
• la condanna a un facere, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non investendo una tale domanda, di per sé, scelte ed atti autoritativi, ma, per l'appunto, un'attività soggetta al principio stesso.

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