Personale

Danno erariale da assenteismo, ampi poteri istruttori al giudice contabile non essendo tipizzati i mezzi di prova

Si possono trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in possesso, compresi quelli che provengono dalla sede penale

di Claudio Carbone

Il dipendente pubblico che attua condotte fraudolente finalizzate a ottenere attestazioni di uno stato di malattia non veritiere, in contrasto con l'articolo 55-quinquies, comma 1, del Dlgs 165/2001, oltre a rispondere in sede penale e disciplinare, è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale e d'immagine.

È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con la sentenza n. 54/2023, dopo aver accertato che con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il dipendente all'atto della sua sottoposizione a visita dichiarava falsamente ai medici di seguire cure farmacologiche e terapeutiche quando in realtà le sospendeva in occasione delle visite o, comunque, poneva in atto comportamenti tali da falsare i valori clinici rilevati, di modo che risultasse il persistere e/o l'aggravamento di tali patologie. Così facendo, induceva in errore i sanitari che certificavano la sussistenza delle patologie e la necessità di fruire di riposo medico. Veniva, altresì, contestato che il medesimo soggetto richiedeva e otteneva l'idoneità al servizio grazie alla regolare assunzione dei farmaci e terapie prescritte, in modo tale da non superare i limiti di assenza dal servizio per congedo straordinario e aspettativa per infermità, oltre i quali è prevista la decurtazione del 50% dello stipendio. Si procurava così un ingiusto profitto consistente nella corresponsione dello stipendio in assenza della prestazione.

La Procura contabile ha operato un integrale richiamo agli atti del procedimento penale, così contestando il danno patrimoniale e non patrimoniale da assenteismo. E proprio al riguardo la sentenza evidenzia che nei giudizi di responsabilità erariale il giudice contabile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, compresi quelli che provengono dalla sede penale e, quindi, anche da quelli acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermati in sede dibattimentale o con sentenza penale di condanna. Più estesamente rientra tra i poteri del giudice contabile quello di «acquisire e valutare liberamente, nel contraddittorio delle parti, anche prove atipiche, ovvero innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito», tra cui, ad esempio, «scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; atti dell'istruttoria penale o amministrativa; verbali di prove espletate in altri giudizi, non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma e di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova». Pertanto, il convincimento del giudice contabile può «liberamente formarsi anche sulla base degli elementi derivanti dalle indagini penali, che vengono in rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c». Il legislatore ha previsto, infatti, un regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile) volto a non disperdere, in armonia con la durata ragionevole del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto. Ne deriva che, sulla scorta di queste prove, il giudice forma il proprio libero convincimento, con adeguata motivazione che evidenzi il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione.

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