Amministratori

Danno erariale, la discrezionalità delle scelte amministrative non impedisce il vaglio della Corte dei conti

Il giudice contabile non travalica la propria giurisdizione censurando le modalità di attuazione delle scelte amministrative

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di Pietro Verna

L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione dalla Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte a ogni possibilità di controllo sulla legittimità dell'azione amministrativa. In altri termini, il giudice contabile può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative dell'ente pubblico con i fini pubblici dell'ente, che devono essere ispirati ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione e ai criteri di economicità ed efficacia previsti dall'articolo 1 della legge 241/1990.

È quanto ha stabilito la Corte di cassazione sezioni unite civili con l'ordinanza n. 22811/2020 che ha rigettato il ricorso proposto contro la pronuncia con la quale la Corte dei conti Toscana sezione giurisdizionale aveva condannato il soprintendente speciale per il Polo museale fiorentino al pagamento della somma complessiva di euro 170.994,40 per il danno erariale conseguente alla mancata applicazione del canone per l'utilizzo degli spazi del Giardino di Boboli, offerti in uso gratuito a una associazione culturale, per la realizzazione di spettacoli teatrali nella stagione estiva 2010-2011.

Scelta che il giudice contabile aveva ritenuto in contrasto con la normativa di settore (articoli. 6, 102, 108 e 111 del codice dei beni culturali e del paesaggio; Dpr 1249/1971), e decreti del ministero per i Beni culturali e ambientali 139/1997, e 8 aprile 1994) dal momento che l'associazione aveva svolto «attività destinate a un pubblico pagante» e la concessione aveva comportato «una riduzione della fruibilità del giardino» piuttosto che la valorizzazione del bene culturale.

L'ordinanza delle Sezioni unite
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte dei conti per eccesso di potere giurisdizionale e per violazione dell'articolo 103, comma 2, della Costituzione, dell'articolo 1, comma 1, del codice di giustizia contabile, nonché dell'articolo 1, comma 1, della legge 20/1994 («La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali»), sostenendo che il giudice contabile «avrebbe irragionevolmente limitato l'autonomia amministrativa della soprintendenza nel perseguimento degli obiettivi cui è istituzionalmente preposta, costringendone l'azione entro i limiti di una logica economicistica, incompatibile con la corretta gestione del patrimonio storico-artistico». A suo dire, soltanto l'amministrazione dei beni culturali avrebbe potuto apprezzare i «contenuti artistici, formativi e scientifici» delle iniziative promosse dall'associazione volte a valorizzare il patrimonio artistico.

Argomentazioni che non hanno colto nel segno. Le Sezioni unite hanno confermato il principio stabilito dalla sentenza n. 6/2018 della Corte costituzionale, secondo cui l'eccesso di potere giurisdizionale denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di «difetto assoluto di giurisdizione» (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di «difetto relativo di giurisdizione» (riscontrabile quando il giudice speciale abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici).

Ipotesi che il Supremo Collegio ha escluso («la Corte dei conti non ha esercitato un sindacato sull'opportunità della scelta compiuta [dal] soprintendente [….], ma ha censurato la condotta violativa delle norme di settore che imponevano la corresponsione del canone di concessione da parte dell'associazione, laddove l'utilizzazione degli spazi era stata consentita dall'amministrazione a titolo gratuito»), ribadendo l' orientamento giurisdizionale secondo cui il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione, qualora censuri non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale questa scelta è stata attuata (Cassazione Sezioni unite n. 6820/2017, n. 30419/2018, n. 3159/2019, n. 30527/2019).

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