Danno erariale al funzionario che autorizza il rimborso delle spese legali senza presupposti di legge
Nonché di una preventiva comunicazione formale all'ente di procedimenti penali a loro carico
È fonte di danno erariale il rimborso di spese legali a dipendenti e amministratori comunali in assenza delle condizioni di legge, nonché di una preventiva comunicazione formale all'ente di procedimenti penali a loro carico, per consentire alla Pa di escludere potenziali conflitti di interesse nella nomina di un legale di comune gradimento. Questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione a Sezioni unite con l'ordinanza n. 27170/2022.
Il fatto
Con la decisione in esame i giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso proposto dal funzionario legale di un Comune pugliese che, assieme al dirigente finanziario dello stesso ente, è stato condannato dalla Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale d'appello con sentenza n. 263/2020 a risarcire il Comune stesso per la somma di 250mila euro a titolo di danno erariale, per aver espresso parere favorevole al rimborso di spese legali conseguenti a 4 sentenze di assoluzione in favore di amministratori e dipendenti dell'ente coinvolti in diversi procedimenti penali, nonostante la carenza delle condizioni di legge per erogare i rimborsi in questione.
Nello specifico, il funzionario aveva proposto all'organo consiliare di riconoscere debiti fuori bilancio a seguito di sentenze esecutive ex articolo 194, comma 1, lettera a) del Tuel, dapprima esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica sulla relativa proposta di delibera, e dando poi un ulteriore parere dello stesso tenore a fronte di una richiesta di chiarimenti del Presidente del Consiglio comunale, senza però considerare alcuni profili di conflitto di interessi con l'ente, in relazione a plurime illegittimità procedimentali verificatesi nel caso di specie.
Dinanzi alle Sezioni unite la difesa del funzionario ha denunciato l'eccesso di giurisdizione in cui sarebbe incorsa la Corte dei conti, che avrebbe sconfinato dalla sfera delle proprie attribuzioni sia per l'assenza di una norma di legge che obblighi il dipendente alla comunicazione preventiva all'ente della sussistenza del procedimento penale, sia perché i giudici contabili si sarebbero sostituiti, nel caso in esame, al Comune de quo nella valutazione discrezionale avente a oggetto la sussistenza del conflitto di interessi tra la Pa e i soggetti percettori del rimborso.
La fonte normativa
Le Sezioni unite hanno ritenuto infondate queste argomentazioni, in quanto hanno identificato la fonte normativa dell'obbligo di informare preventivamente la Pa nel combinato disposto dell'articolo 67 del Dpr/287 e dell'articolo 28 del Ccnl enti locali in data 14 settembre 2000, vigente all'epoca dei fatti.
La Suprema Corte ha aggiunto che alla sentenza impugnata non è neppure imputabile un sindacato di merito delle scelte amministrative, dacché il difetto della preventiva comunicazione alla Pa della pendenza di procedimenti penali è una circostanza dirimente che per sé stessa non permette «all'ente di appartenenza di svolgere un apprezzamento discrezionale circa la sussistenza o meno di un conflitto d'interessi o la qualificazione dei fatti o degli atti per cui si procede in sede giudiziaria».