Amministratori

Danno erariale prescritto per omessa denuncia, lo risarcisce il dirigente «omertoso»

Il responsabile risponde del pregiudizio all'erario «subordinato» derivante dalla tralasciata segnalazione di quello originario

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di Domenico Irollo

L'omessa denuncia di un danno erariale che faccia prescrivere il correlato diritto al risarcimento integra una autonoma fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile a carico del dirigente «omertoso». A riaffermare questo importante principio è la Corte dei conti d'appello con la sentenza n. 237/2020.

La vertenza
I giudici contabili di ultima istanza hanno affrontato il caso di un Comune che ha effettuato l'acquisizione di un'area cosiddetta «a standard» per la realizzazione di opere di urbanizzazione nell'ambito di una lottizzazione, che tuttavia è rimasta indebitamente occupata da un privato per lungo tempo, al punto da divenire oggetto di usucapione, dichiarata dal competente Tribunale civile con sentenza passata in giudicato. La definitiva sottrazione al patrimonio comunale del cespite usucapito in favore dell'occupante senza titolo ha costituito il danno erariale «originario».
Il responsabile dell'ufficio del patrimonio della municipalità, benché perfettamente a conoscenza dell'intervenuta usucapione e perciò, unitamente ad altri organi di vertice del Comune, parimenti edotti in merito al fatto dannoso, tenuto denunciare alla Procura contabile gli artefici del nocumento (in particlare, il titolare dell'ufficio urbanistico), non ha effettuato la dovuta segnalazione, determinando così, trascorsi 5 anni dall'irrevocabilità della predetta sentenza civile, la prescrizione del diritto alla refusione del relativo pregiudizio patrimoniale, pari al valore del fondo usucapito.
Il dirigente «omertoso» è stato di conseguenza chiamato a rispondere di danno erariale «subordinato» derivante appunto dalla tralasciata denuncia di quello originario.

La decisione
I giudici d'appello, hanno confermato quanto statuito in primo grado e condannato pro quota il convenuto: essendosi difatti prescritti i termini dell'azione di responsabilità nei confronti di quanti avevano reso possibile l'usucapione (in quanto nulla avevano fatto per immettere il Comune nel possesso dell'area «standard» in parola), subentra la responsabilità di coloro che, in violazione dell'obbligo di servizio derivante dalle funzioni dirigenziali svolte, hanno omesso la denuncia di danno, con azione attivabile nei loro confronti nei successivi cinque anni, in virtù del disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge 20/1994.
Molto opportunamente, peraltro, quest'ultima norma chiarisce che, oltre all'«omissione», anche il mero «ritardo» nell'inoltro della denuncia alla Procura contabile origina una responsabilità erariale in capo al soggetto tenuto alla tempestiva segnalazione, ove questa dilazione non consenta, per l'imminente prescrizione, l'assunzione delle pertinenti iniziative giudiziarie, che richiedono minimali e fisiologici tempi di attivazione. Senza contare che gli indugi nella doverosa segnalazione rendono altresì più complessa l'acquisizione degli elementi probatori dal parte del requirente erariale e attenuano la notevole incidenza che invece può avere l'adozione di un immediato sequestro conservativo dei beni del responsabile promovibile dallo stesso Pm contabile.

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