Debiti fuori bilancio, fondo contezioso e gestione di cassa: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Non finanziabilità intervento e debiti fuori bilancio
Nel caso di opera totalmente eterofinanziata, i cui lavori siano stati realizzati in virtù di un impegno di spesa regolarmente assunto ab origine e successivamente liquidati e pagati, laddove il relativo finanziamento sia stato oggetto di revoca per intervenuta decadenza dal beneficio e successivo recupero in compensazione a valere su altri finanziamenti concessi al medesimo ente, non sussiste una fattispecie rientrante nei debiti fuori bilancio bensì riconducibile all’alveo delle ordinarie attività di gestione del bilancio, anche sussumibili nell’archetipo normativo delle passività pregresse. Sarà onere, poi, dell’ente, nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa e gestoria, individuare la soluzione contabile idonea ad assicurare regolare copertura della spesa, tenendo presenti le differenti fonti gius-contabili per la quota capitale, da un lato, e gli interessi legali, gli interessi di mora e l’eventuale somma comminata a titolo di sanzione, dall’altro.
Sezione regionale di controllo della Basilicata - Parere n. 131/2024
Fondo contenzioso
Il caso di fondo rischi a zero è da considerarsi come criticità eventuale in quanto il caso di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatto oggetto di ricognizione da parte dell’ente e monitorato dall’organo di revisione, sul quale incombe l’onere di attestarne la congruità. L’ente è dunque tenuto a un’attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo, mentre l’organo di revisione ha l’obbligo di attestare la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato d’amministrazione a rendiconto. Ciò in quanto, la finalità è quella di non fare trovare l’ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie: la finalità è altresì quella di preservare gli equilibri di bilancio, e richiederà quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 78/2024
Gestione di cassa
La circostanza che l’ente detenga giacenze e somme ingenti in conti non di tesoreria sottolinea l’esigenza di una verifica da parte dell’organo di revisione sulla cassa, come previsto dall’articolo 223 del Tuel, che si spinga a indagare i motivi di questa disponibilità extra ordinem sul titolo autorizzatorio di essa e sulle dinamiche di una necessaria riconduzione della gestione alle garanzie normativamente stabilite dettate per una loro puntuale rendicontazione. Sotto diverso profilo, vale la pena di rammentare che nell’ente locale non è consentito ingerirsi nel maneggio di denaro senza una esplicita formalizzazione che tenga conto delle sottoindicate coordinate normative. Si è anche chiarito che «il significato dell’espressione “maneggio” di denaro deve essere latamente inteso, sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio».
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 79/2024
Accrual: la valutazione delle immobilizzazioni materiali in base all’Itas 4, ammortamenti
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel