Debito fuori bilancio, incentivo tributario e procedure a evidenza pubblica: le massime della Corte dei conti
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Riconoscimento del debito fuori bilancio
In via generale, non assume carattere ostativo al riconoscimento del debito la nullità del contratto di acquisizione tra Pa e contraente privato per difetto della forma scritta, ove richiesta ad substantiam dalla vigente normativa. Va tuttavia precisato che, in sede applicativa, detto principio dovrà essere contestualizzato alla singola fattispecie, sicché il difetto della forma scritta potrebbe in ogni caso assumere rilevanza nella valutazione complessiva effettuata dall’ente in ordine alla remunerabilità della prestazione ovvero all’indennizzabilità dell’acquisizione come debito fuori bilancio. La singolarità della procedura di assunzione del debito all’esame, del tutto atipica rispetto all’ordinario iter di spesa, e la ratio dell’istituto, che consente di iscrivere a bilancio, a posteriori, poste debitorie già sorte o comunque dipendenti da atti o fatti già verificatisi, impongono al Consiglio una particolare cautela nell’apprezzamento della legittimità e riconoscibilità del debito, che deve trovare supporto in un’approfondita istruttoria (a cura, anzitutto, del responsabile del servizio competente per materia e proponente la deliberazione) e nel parere dell’organo di revisione articolo 239, comma 1, punto 6, del Tuel, nonché trovare espressione in un’adeguata e circostanziata motivazione.
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Parere n. 179/2024
Incentivo tributario
Gli incentivi previsti dall’articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018 possono essere riconosciuti soltanto al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, previa adozione dell’apposito regolamento previsto. I predetti incentivi non possono essere riconosciuti al personale impiegato nel raggiungimento di obiettivi diversi rispetto a quelli previsti dalla norma in esame.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna – Parere n° 137/2024
Incentivi per la rappresentanza contenzioso tributario
I compensi previsti dall’articolo 15, comma 2-sexies del Dlgs n. 546/1992 sono da destinare “specificatamente a remunerare il dirigente o il dipendente che ha assistito l’ente locale in giudizio” e che, pertanto, non possano essere riconosciuti anche a dipendenti non incaricati delle predette funzioni. Il legislatore – del resto – ha previsto l’applicazione delle disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto, a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo previsto dall’articolo 53 del Dlgs 446/1197, se assistiti da propri funzionari, senza stabilire alcuna correlazione del predetto compenso con altre ulteriori funzioni rispetto a quelle dell’assistenza in giudizio.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Parere n. 138/2024
Gestione degli impianti sportivi
La giurisprudenza ammette specifiche eccezioni al principio di redditività del bene pubblico solo laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni. Di conseguenza, nell’ipotesi di promozione dell’interesse protetto relativo alla facilitazione dello sport, l’assegnazione senza corrispettivo di un impianto sportivo appare astrattamente configurabile poiché, in un’ottica di bilanciamento, la mancata produzione di reddito da parte del bene «è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell’articolo 2 della Costituzione».
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 251/2024
Iter di spesa per procedure ad evidenza pubblica
Nel caso di procedure di acquisto ad evidenza pubblica prima si deve formare l’obbligazione giuridica (con la stipulazione del contratto e non con l’aggiudicazione) e poi si traduce la prenotazione della spesa in vero e proprio impegno. Di conseguenza, l’iter corretto da svolgere è il seguente: Due i possibili percorsi sottoposti al vaglio della magistratura contabile. Il primo (poi rivelatosi corretto) che si traduce nei seguenti step: 1) determina di avvio del procedimento e contestuale prenotazione d’impegno della spesa con visto di copertura; 2) determina di aggiudicazione con individuazione del contraente; 3) firma del contratto; 4) determina d’impegno della spesa. Il titolo giuridico alla base dell’impegno definitivo della spesa, d’altronde, non è il provvedimento di aggiudicazione, ma solo ed esclusivamente il contratto. È solo il contratto, difatti, che determina l’incontro delle volontà delle parti allo scopo di costituire tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (articolo 1321 del codice civile).
Sezione regionale di controllo del Molise - Parere n. 163/2024