Personale

Decreto reclutamento, dubbi operativi sulla mobilità negli enti con meno di 100 dipendenti e per neoassunti

Assenso preventivo ancora per enti medio-piccoli, posizioni infungibili e in caso di gravi carenze di personale

di Arturo Bianco

La mobilità volontaria dei dipendenti pubblici non ha più bisogno del consenso dell'ente datore di lavoro tranne che per gli enti medio-piccoli, per le posizioni infungibili e nel caso in cui si determinino gravi carenze di personale. É quanto dispone la legge 113/2021 di conversione del Dl 80/2021, modificando sensibilmente il testo iniziale del decreto (si veda anche NT+ Enti locali & edilizia del 6 agosto). Le modifiche, che accolgono le preoccupazioni dei piccoli Comuni, hanno l'obiettivo di ridurre le conseguenze negative che si possono determinare sulla funzionalità delle amministrazioni, in particolare di ridotte dimensioni. Il testo approvato non è chiaro, in primo luogo sull'applicazione della stessa mobilità negli enti con meno di 100 dipendenti e sul vincolo di permanenza nella sede di prima assunzione. Le norme sono contenute nei commi dal 7 al 7-quinquies dell'articolo 3 e modificano le previsioni dettate dall'articolo 30 del Dlgs 165/2001. Con queste disposizioni si apre una sorta di "concorrenza" tra le Pa, visto che i dipendenti possono spostarsi con più facilità, per cui gli enti devono essere attenti a utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione per rendere "appetibile" lo svolgimento delle prestazioni di lavoro.

L'assenso preventivo dell'ente da cui si dipende non è più richiesto, tranne che per le posizioni che l'ente ha dichiarato infungibili, per i dipendenti che sono stati assunti da meno di 3 anni e nel caso in cui a seguito della mobilità volontaria si determini un buco nella dotazione organica della qualifica superiore al 20%. Queste norme non si applicano nelle Pa che hanno fino a 100 dipendenti in servizio a tempo indeterminato, mentre negli enti che hanno personale compreso tra 101 e 250 e fino a 500, la mobilità volontaria è soggetta al preventivo nulla osta se determina, rispettivamente, un buco nell'organico della qualifica superiore al 5% o al 10%. Le amministrazioni possono differire il passaggio diretto fino a 60 giorni dalla ricezione dell'istanza o fino alla assunzione del sostituto, potendo in questo caso prevedere una sovrapposizione fino a 30 giorni. Per il personale della sanità e della scuola rimangono in vigore le precedenti disposizioni, quindi continua comunque a essere necessario il nulla osta dell'ente da cui si dipende. I dipendenti neoassunti degli enti locali devono comunque restare in servizio presso l'ente per almeno 5 anni. Viene esteso alle procedure di mobilità volontaria l'obbligo di presentazione delle domande esclusivamente con modalità telematiche. É stato infine esteso a tutto il 2024, con il comma 14-ter dell'articolo 1, il carattere facoltativo della indizione delle procedure di mobilità volontaria prima di dare corso a una assunzione tramite concorso o allo scorrimento di una graduatoria, facoltà che era precedentemente in vigore solamente per il triennio 2019/2021.

Queste disposizioni sono immediatamente operative e si suggerisce alle amministrazioni che danno corso ad assunzioni tramite la mobilità di richiedere comunque l'attestazione che non è necessario il preventivo assenso o che lo stesso viene rilasciato. Gli enti interessati devono, preventivamente rispetto alla presentazione delle richieste di trasferimento, individuare motivatamente le posizioni infungibili, cioè quelle che hanno il tratto caratterizzante della insostituibilità.

La norma solleva numerosi dubbi. Il primo riguarda la possibilità stessa di attivare la mobilità volontaria, sia in entrata sia in uscita, negli enti che hanno meno di 100 dipendenti in servizio a tempo indeterminato. In questa direzione spinge il nuovo testo che sembra escludere in queste amministrazioni tutto l'istituto della mobilità volontaria, anche in entrata. Questa interpretazione, che è quella letterale, può non essere accolta considerando che la mobilità volontaria costituisce un principio di carattere generale e che essa è prevista per tutte le Pa anche da altre disposizioni che continuano a essere pienamente in vigore. Vi è inoltre un contrasto nello stesso testo tra le norme che consentono la mobilità volontaria ai dipendenti assunti da meno di 3 anni e quelle che fissano, in modo ribadito nello stesso decreto per gli enti locali, in almeno 5 anni l'obbligo di permanenza nell'amministrazione che ha proceduto alla prima assunzione.

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