Deficit strutturale, nuovi criteri di calcolo dei parametri per gli anni 2020-2022
La novità imporrebbe di sommare al valore degli incassi in conto competenza l'importo dei contributi concessi dallo Stato come fondi Covid
Cambiano i criteri di calcolo dei parametri di deficitarietà strutturale. La novità è arrivata con l'articolo 37-quinquies del Dl 21/2017 che sembrerebbe applicarsi a tutti gli enti e avere quindi una portata generale, anche se l'articolo è rubricato «Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio peri Comuni».
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di Covid-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del Tuel, gli enti locali includono tra gli incassi anche i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento.
La norma mira a escludere che la contrazione degli incassi delle entrate proprie degli enti, quale conseguenza della pandemia, si ripercuota sugli indicatori presi a riferimento per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari,determinando la sottoposizione dell'ente al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti territoriali.
Il sistema parametrale oggi vigente si fonda sui seguenti otto indicatori:
1. Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti;
2. Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente;
3. Anticipazioni chiuse solo contabilmente;
4. Sostenibilità debiti finanziari;
5. Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio;
6. Debiti riconosciuti e finanziati;
7. Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento;
8. Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate).
I volumi delle riscossioni rilevano in due indicatori: il secondo e il l'ottavo. Nello specifico, il secondo indicatore prende in considerazione il totale degli incassi in conto competenza e conto residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") sugli stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle entrate.L'ottavo considera invece la percentuale di riscossione complessiva: (riscossioni c/competenza + riscossioni c/residui) sugli accertamenti e i residui definitivi iniziali.
La novità imporrebbe ora di sommare al valore degli incassi in conto competenza l'importo dei contributi concessi dallo Stato come fondi Covid.Per applicare la norma che in pratica vuole che si prendano in considerazione anche gli incassi dei ristori ricevuti a compensazione delle minori entrate, si può fare utilmente riferimento alla certificazione Covid, parte entrata. Nella colonna di quantificazione della perdita di gettito si trovano infatti rappresentate, con il segno meno, le entrate riconosciute a ristoro delle perdite di gettito.
Sul piano operativo poi la novità sembrerebbe rilevare solo per il secondo indicatore, essendo, nell'ottavo, i ristori riscossi già inclusi nel totale degli incassi presi in considerazione dal parametro.
Sempre in tema di deficitarietà strutturale, il comma 173 dell'articolo unico della legge di bilancio 2022 (Legge 234/2021) era intervenuto nella disciplina per gli enti strutturalmente deficitari esonerandoli dall'obbligo rilevare i costi degli asili nido. Nello specifico, gli enti locali strutturalmente deficitari sono obbligati a coprirecon i proventi tariffari e con i contributi finalizzati il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati di competenza, nella misura minima del 36 per cento. In considerazione della rilevanza sociale del servizio, i costi dei nidi venivano prima conteggiati al 50 per cento. Con la modifica introdotta dalla legge di bilancio invece tali oneri sono esclusi totalmente.
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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel