Dichiarazioni fiscali, può firmare anche il dirigente
Qualora sia previsto dallo statuto o dai regolamenti e sia stato appositamente delegato
Le dichiarazioni e le comunicazioni fiscali da parte del Comune, oltre che dal sindaco, quale rappresentante legale, possono essere sottoscritte anche da un dirigente, qualora sia previsto dallo statuto o dai regolamenti e sia stato appositamente delegato.
É questa l'indicazione che è pervenuta ad un ente da parte dell'agenzia delle Entrate, a seguito di specifica richiesta, finalizzata a comprendere se le diverse dichiarazioni fiscali a cui devono provvedere le amministrazioni locali comportano necessariamente la sottoscrizione del sindaco in qualità di rappresentante legale.
Per giungere alla soluzione indicata l'agenzia delle Entrata si è basata sull'articolo 50 del Dlgs 267/2000, in forza del quale il sindaco e il Presidente della Provincia rappresentano l'ente, esercitando le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, salvo quanto previsto dall'articolo 107.
Secondo la Suprema Corte di cassazione, infatti, nessun elemento è rinvenibile che induca a ritenere che l'attribuzione della rappresentanza al sindaco sia preclusiva della possibilità che altri soggetti, espressamente indicati nello statuto, siano chiamati a rappresentare il Comune.
Del resto, proprio l'articolo 6 del Dlgs 267/2000, relativamente alle finalità dello Statuto dispone che esso, «nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio». Consequenzialmente, sussiste la possibilità – proprio per lo statuto – di affidare legittimamente la rappresentanza ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 107.
L'articolo 107, al riguardo, nel disciplinare le funzioni e responsabilità della dirigenza, precisa che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.
Più specificamente, la stessa previsione precisa che «spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale».
Sulla base di tale percorso logico-argomentativo, quindi, l'agenzia delle Entrate evidenzia, secondo quanto anticipato, che la sottoscrizione può essere effettuata (non solo dal sindaco ma) anche da un dirigente, a condizione – però – che sia previsto dallo statuto o dai regolamenti esussista una specifica delega in tal senso.
Operativamente la stessa agenzia delle Entrate, nell'ipotesi indicata, ritiene opportuna la comunicazione dei nominativi dei dirigenti responsabili mediante la trasmissione del modello AA7/10 (Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva per i soggetti diversi dalle persone fisiche), compilando la sezione F con il codice fiscale e la barratura della casella R. Parimenti opportuna è anche ritenuta la trasmissione o la comunicazione dei riferimenti se pubblicati degli articoli dello statuto o dei regolamento e dei provvedimenti con cui è stata esercitata la delega.