Digitalizzazione, regole semplificate per contabilizzare i contributi Lump Sum
Si tratta della contribuzione forfettaria riferita al raggiungimento di specifici obiettivi di digitalizzazione
L'importanza dell'obiettivo relativo alla transizione digitale inserito nell'Agenda europea e nell'ambito del Pnrr ha stimolato la Commissione a introdurre alcune regole semplificate, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento Ue 241/2021:
• contribuzione forfettaria (lump sum) riferita al raggiungimento di specifici obiettivi di digitalizzazione, senza effettuare alcun riferimento al Quadro tecnico-economico di spesa;
• possibilità di inserire nella rendicontazione anche interventi già svolti, purchè siano strettamente inerenti all'obiettivo e contenuti nel Piano della transizione digitale;
• rendicontazione sul portale di PADigitale 2026 evitando, almeno per ora, il sistema Regis (se non per i necessari collegamenti con il Cup e il Cig delle forniture).
A riprova del conseguimento dell'obiettivo finale e non per singoli stati di avanzamento o per specifiche fatture, l'erogazione e la definitiva assegnazione dei fondi avverrà solo a seguito di presentazione di alcuni documenti:
a. il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal Responsabile per la transizione digitale di cui all'articolo 17 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
b. la check list compilata secondo le Linee guida, aggiornate a marzo 2023;
c. i contratti con i fornitori;
d. la comunicazione del rilascio in esercizio del singolo servizio compilando i Questionari di Assessment con lo stato "completato" da parte del Soggetto Attuatore, nel rispetto del cronoprogramma, che prevedeva:
1) la candidatura;
2) l'ammissione al finanziamento;
3) il caricamento del Cup di progetto (utilizzando il template messo a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale);
4) la scelta del fornitore, con formalizzazione dell'attività negoziale previa definizione della propedeutica fase amministrativa;
5) le verifiche di conformità sull'attività svolta, con asseverazione da parte di un soggetto terzo, individuato dal Dipartimento per la trasformazione digitale;
6) la domanda di erogazione del finanziamento, con richiesta di accredito al Dipartimento per la trasformazione digitale.
Questa tipologia di assegnazione e gestione dei contributi, pur essendo già nota a molti enti locali che utilizzavano, ad esempio, i contributi Horizon, non ha ricevuto una specifica attenzione da parte del legislatore della contabilità armonizzata e, quindi, per comprenderne le modalità di registrazione, occorre rifarsi alle regole generali introdotte dal Principio contabile applicato allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011.
In base a quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del Dl 77/2021, ribadito dalla Faq 48 di Arconet, tutti i contributi Pnrr possono essere accertati sulla base del mero provvedimento di assegnazione, senza dover attendere la formale assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'ente erogante.
Questa regola, però, che deroga rispetto al quadro normativo introdotto dal Dlgs 118/2011, per cui i contributi a rendicontazione annuale formalmente deliberati dal soggetto erogante sono accertati in entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui quest'ultimo registra i corrispondenti impegni, sulla base del cronoprogramma di spesa, non consente all'ente di accertare l'entrata parallelamente all'andamento dei singoli stati di avanzamento della spesa e quindi del cronoprogramma di spesa, così come previsto dal punto 3.6 del principio applicato n. 4/2, bensì al momento della certificazione del raggiungimento dell'obiettivo e ciò può far emergere due distinte situazioni:
1) l'ente ha già sostenuto la spesa negli esercizi precedenti (in base al Regolamento Ue/241/2021, possono essere inserite nella rendicontazione le spese sostenute da febbraio 2020, mese in cui è iniziata la pandemia da Covid-2019) e quindi il contributo può confluire in un fondo di cui il Responsabile della transizione digitale potrà disporre nel proprio Peg per finanziare spese inerenti l'informatizzazione dell'ente. Dovrà essere comunque prestata attenzione al divieto di doppio finanziamento per la stessa tipologia di obiettivo, potendosi in tal modo finanziarie solamente spese per le quali non siano già previsti altri finanziamenti dedicati;
2) l'ente deve ancora realizzare gli interventi oggetto di finanziamento e, in tal caso, dovrebbe finanziare le spese necessarie a raggiungere l'obiettivo con risorse proprie nelle annualità in cui il contributo non è ancora esigibile, per poi ottenere una sorta di rimborso delle stesse, con imputazione all'annualità in cui l'obiettivo sarà certificato. Come sopra, le risorse assegnate potranno poi essere impiegate per finanziare altre spese nell'esercizio di rendicontazione.
In merito all'impiego delle risorse erogate, trattandosi comunque di entrate non ricorrenti e non continuative, occorre porre attenzione a che le stesse non finanzino nuove spese continuative perché, in tal caso, si porrebbe poi il problema della copertura finanziaria delle stesse negli esercizi successivi. Più in generale occorre comunque porre attenzione alla futura sostenibilità dei costi legati agli interventi oggetto di finanziamento, in particolare per quanto riguarda i relativi canoni di gestione e manutenzione.
Poiché le risorse sono assegnate in misura forfettaria con riferimento agli obiettivi da raggiungere, i contributi lump sum si caratterizzano anche per l'assenza di diretta corrispondenza tra l'importo del contributo assegnato e il valore del corrispettivo da riconoscere al fornitore per le attività da svolgere, utili a raggiungere l'obiettivo, potendosi, come si è detto, utilizzare il contributo per finanziare ulteriori spese. In tal senso, l'attività negoziale con il fornitore deve svolgere nel rispetto dei classici principi di economicità, efficacia ed efficienza, con riconoscimento del giusto corrispettivo di mercato, che non può essere sempre coincidente, per forza di cose, con il valore del contributo e, su questo aspetto, dovranno vigilare gli organi di controllo.
Un cenno, infine, all'obbligo di conservazione degli atti e dei documenti inerenti la realizzazione degli interventi nell'apposito Fascicolo, che dovrà essere tenuto a cura del responsabile individuato dall'ente.
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