Amministratori

Dimissioni del consigliere comunale, valide solo se protocollate

Devono essere presentate personalmente o inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato

immagine non disponibile

di Pietro Alessio Palumbo

La disciplina sulle dimissioni dalla carica di consigliere comunale si ispira al rigore formale: devono essere presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo dell'ente; se non presentate personalmente devono essere inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato. Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 9913/2022) dal descritto rigore formale discende che non sono valide modalità alternative di consegna delle dimissioni; neppure la diretta consegna al Presidente del consiglio comunale stesso. Né l'eventuale presenza di un dipendente nella veste di testimone è suscettibile di surrogare o supplire alla mancanza dei passaggi procedurali strettamente connessi alle dimissioni.

L'impostazione normativa fa perno sulla fissazione di una linea temporale insuperabile e intesa univocamente a determinare l'irretrattabilità della decisione di dimettersi; la quale a sua volta perché ne sia assicurata l'oggettiva identificabilità e certezza, coincide con l'assunzione dell'atto di dimissioni al protocollo del Comune.

Ove si ammettesse che l'atto di presentazione, pur mantenendo la sua connotazione personale, potesse essere formalizzato in forme e contesti diversi da quello incentrato sull'assunzione al protocollo su impulso diretto del consigliere dimissionario, il criterio temporale finirebbe per assumere carattere mobile, in quanto non ancorato a un adempimento procedurale ben determinato. Si creerebbe inevitabilmente un intervallo tra atto di presentazione e acquisizione al protocollo; tale da precludere il necessario rapporto di immediatezza e da costituire fonte di incertezze e strumentalizzazioni. E tale conclusione non muta laddove la consegna dell'atto contenente la dichiarazione di dimissioni sia avvenuta nelle mani stesse del Presidente del consiglio comunale; anche ammesso che questo abbia agito in sede extra-istituzionale ma nell'esercizio delle sue prerogative di rappresentante del consiglio; e quindi per conto dell'organo consiliare stesso. L'assunzione al protocollo non è surrogabile, nella sua funzione attestatrice, dalla consegna dell'atto di dimissioni nelle mani del Presidente del consiglio comunale, non essendo allo stesso attribuite funzioni equipollenti a quelle proprie del protocollo comunale.

Deve osservarsi che anche l'esercizio delle funzioni istituzionali degli organi comunali, compreso il consiglio comunale e il suo presidente, deve rispettare le forme e le sequenze procedimentali finalizzate a garantire la certezza e l'ufficialità delle modalità con le quali esso avviene; a cominciare dal transito dei relativi atti attraverso il protocollo del Comune. Ciò che invece non si richiede, ad esempio e con diretto riferimento alla materia in esame, per la funzione autenticatrice che in quanto funzione svolta nell'interesse generale dell'ordinamento, il segretario comunale può esplicare non solo all'esterno della sede comunale, ma anche indipendentemente dal rigoroso rispetto degli adempimenti formali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©