Dirigenti, una tantum a chi si trasferisce in mobilità in enti disagiati
Il nuovo contratto prevede aumenti della retribuzione di posizione e del trattamento economico fondamentale complessivamente pari al 3,48%
Aumenti della retribuzione di posizione e del trattamento economico fondamentale complessivamente pari al 3,48%, disciplina degli interim, introduzione della possibilità di incentivare i dirigenti che si trasferiscono in mobilità in enti disagiati, introduzione del vincolo alla differenziazione nella retribuzione di risultato, reintroduzione della clausola di salvaguardia in caso di conferimento di incarichi di minore rilevanza, possibilità per i dirigenti della polizia locale di essere remunerati con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni per l'inosservanza del codice della strada: sono queste le principali disposizioni dettate dalla ipotesi di contratto dei dirigenti del comparto delle funzioni locali.
Il trattamento economico dei dirigenti si articola nelle seguenti voci: stipendio tabellare, eventuale retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. L'indennità di vacanza contrattuale erogata dal 2010 viene ricompresa nel trattamento economico fondamentale, mentre deve essere applicata quella disposta dallo scorso anno. Gli incrementi del trattamento economico fondamentale sono pari a 125 euro mensili dal 1° gennaio 2018 e la misura della indennità di posizione è incrementata di 409,5 euro, sempre dall'inizio del 2018.
Il contratto disciplina la remunerazione degli incarichi ad interim. Si conferma che vanno compensati con una maggiorazione della retribuzione di risultato. La misura dell'incremento è fissata dal contratto decentrato integrativo tra il 15 e il 30% della retribuzione di posizione dell'incarico che viene coperto in questo modo. Come si vede, non viene lasciato spazio a una remunerazione attraverso la maggiorazione dell'indennità di posizione, come ventilato durante le trattative.
Al fine di incentivare la mobilità volontaria in entrata, gli enti che hanno condizioni di disagio, anche connesse al numero ridotto di dirigenti in servizio o che vogliono acquisire specifiche professionalità, possono erogare un compenso una tantum fino a 6 mesi di una somma compresa tra le mensilità minima di retribuzione di posizione e la mensilità complessiva. Questa indennità viene corrisposta come integrazione della retribuzione di risultato e gli oneri sono finanziati dal fondo per la contrattazione decentrata.
Viene introdotta la differenziazione nella determinazione della misura della indennità di risultato, fermo restando che essa può essere erogata solamente a seguito di una valutazione positiva. La differenziazione prevede la concessione di una maggiorazione di almeno il 30% rispetto al valore medio pro capite per i dirigenti che hanno avuto un punteggio più elevato. Il numero di questi dirigenti e la misura dell'aumento devono essere fissati dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa. Queste disposizioni non si applicano se il numero dei dirigenti in servizio non è superiore a 5. Si deve evidenziare che la differenziazione scende fino al 20%, in una misura che deve essere fissata dalla contrattazione decentrata, nelle amministrazioni in cui la erogazione dell'indennità di risultato è legata, anche se in misura parziale, al raggiungimento di obiettivi riferiti all'intero ente ed a condizione che siano «oggettivamente misurabili».
Viene introdotta nuovamente la clausola di salvaguardia a favore dei dirigenti che hanno assegnati degli incarichi di posizione remunerati con una retribuzione inferiore. La disposizione scatta nel caso in cui la scelta sia collegata a «processi di riorganizzazione» e non opera nel caso di assegnazione di un nuovo incarico a seguito di una valutazione negativa. Questo differenziale deve essere fissato in modo che il valore della retribuzione di posizione sia compreso tra il 50 e il 100%, in una misura fissata dal contratto decentrato, di quello di cui al precedente incarico e viene erogato fino alla data di scadenza del precedente incarico. L'anno successivo viene ridotto di 1/3, nel secondo di 2/3 e a partire dal terzo anno non viene corrisposto. Gli oneri per il finanziamento di queste risorse sono a carico del fondo per la contrattazione decentrata.
I dirigenti dei corpi di polizia locale potranno essere incentivati con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni per le inosservanze del codice della strada.