Disavanzo, nella relazione vanno indicati esercizio, importo e copertura prevista nel preventivo 2022/24
Queste le indicazioni della Sezione Autonomie della Corte dei conti ai revisori
Lente di ingrandimento sugli obblighi di copertura del disavanzo di amministrazione, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali. Le linee guida per la relazione dell'organo di revisione contabile sui bilanci di previsione 2022/24, approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/2022, accendono una lampadina sulla copertura finanziaria pluriennale delle diverse tipologie di disavanzo di amministrazione da ripianare. La Sezione VI - Quadri contabili - del questionario allegato alla deliberazione chiede infatti che siano dettagliatamente indicati, per singola tipologia di disavanzo, l'esercizio, l'importo e la copertura prevista nel bilancio di previsione 2022/24. L'ultima colonna chiede di indicare l'importo residuo da stanziare nelle annualità future.
Oltre al disavanzo di amministrazione definito all'articolo 188 del Tuel, per il quale occorre prevedere il ripiano nell'esercizio in corso a quello di approvazione del rendiconto ovvero negli esercizi successivi entro i termini della consiliatura, occorre fornire rappresentazione anche delle quote pregresse derivanti dal disavanzo tecnico e dal disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui. La prima tipologia (articolo 13, comma 3, del Dlgs 118/2011), che si determinava a seguito delle dinamiche di reimputazione dei residui attivi e passivi in sede di passaggio alla contabilità armonizzata, si differenzia dal disavanzo da riaccertamento straordinario per il quale sono previste modalità di copertura in un massimo di 30 esercizi, a quote costanti, a partire dal 2015 (Dm 2 aprile 2015). Il bilancio pluriennale deve inoltre assicurare copertura (tre quote annuali costanti) del disavanzo determinato dal mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte Costituzionale, o di altre giurisdizioni, secondo quanto stabilito dal comma 876 della legge 160/2019. Si copre invece in quindici annualità, a partire dal 2021, il disavanzo derivante dall'adozione del metodo ordinario di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità in sede di rendiconto. Da ripianare poi in dieci quote costanti, a decorrere dal 2022, il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei crediti di importo residuo fino a cinque mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. La misura, disciplinata dall' articolo 4 del Dl 41/2021 (Decreto Sostegni) interessa i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, e riguarda le persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d'imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro ed i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Questa norma ricorda quanto era stato già previsto dall'articolo 11-bis del Dl 135/2018 con cui veniva disposto lo stralcio dei crediti iscritti a bilancio per importi residui unitari fino a mille euro e l'obbligo di copertura del relativo disavanzo in un massimo di cinque esercizi. Da rappresentare sempre nella sezione VI del questionario anche il disavanzo da costituzione del Fal (Fondo anticipazione liquidità) disciplinato dall' articolo 39-ter, comma 2, del Dl 162/2019. Gli enti infine che, avendo registrato squilibri strutturali di bilancio, hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, sono tenuti al relativo ripiano in un periodo compreso fra i quattro e i venti anni.
Una nota a margine della tabella rammenta infine che il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi (articolo 111, comma 4-bis, Dl 18/2020).
Organo di revisione e verifica dei controlli effettuati da organismi di I livello e successivi sui fondi Ue
di Rosa Ricciardi (*) e Maria Carla Manca (**) - Rubrica a cura di Ancrel