Amministratori

Divieto di soccorso finanziario alle società in liquidazione più rigido per le partecipate

L'eventuale decisione dell'ente di procedere evidenzierebbe una palese contraddizione con la precedente determinazione dismissiva

di Corrado Mancini

Il divieto di soccorso finanziario per le società in liquidazione opera con vincoli superiori a quelli previsti dall'articolo 14 del Testo unico per le partecipate, mancando il perseguimento delle finalità istituzionali a cui era precipuamente deputata l'attività della partecipata e l'apporto finanziario dell'ente socio viene a tradursi in un accollo delle passività societarie, totalmente privo delle finalità proprie di duraturo riequilibrio strutturale. Per giustificare la scelta, l'ente dovrebbe dimostrare in modo obiettivo la necessità dell'operazione per il perseguimento di interessi pubblici alternativi rispetto alla continuità aziendale. A sostenerlo è la Sezione regionale per l'Emilia Romagna con la delibera n. 67/2022.

Prima di entrare nello specifico del soccorso finanziario alle società in liquidazione, con una interessante disquisizione, i magistrati contabili affrontano il tema dei rapporti finanziari tra le società pubbliche e gli enti partecipanti nell'assetto normativo composto da un lato dagli articoli 2325 e 2462 del codice civile e dall'altro dagli articoli 14, commi 5 e 21 del Tusp. Evidenziando che per i primi, applicabili anche alle società partecipate pubbliche, delle obbligazioni sociali rispondono solamente le società di capitali con il loro patrimonio salvi gli eccezionali casi in cui si può delineare la responsabilità illimitata del socio unico; con i secondi, si pongono dei limiti all'intervento finanziario delle amministrazioni partecipanti qualora la società partecipata registri per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, salva la ricorrenza delle condizioni derogatorie che legittimano i trasferimenti straordinari a favore della partecipata alla condizione che ciò sia sorretto da un piano di risanamento che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Condizione evidentemente non realizzabile nei confronti delle società poste in liquidazione, dal momento che queste rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale ma al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura. E, inoltre, sarebbe «arduo spiegare in termini di razionalità economica l'eventuale scelta di un ente che, in caso di incapienza del patrimonio sociale, si accolla l'onere dei debiti di una Società in liquidazione, la quale per definizione, non può assicurare alcune prospettiva di una più efficiente prosecuzione dell'attività sociale caratteristica» (Sezione regionale di controllo del Piemonte, delibera n. 3/2018. E, in ogni caso, la motivazione dell'eventuale decisione di accollo da parte dell'ente non può consistere nella semplice tutela dei creditori, in palese violazione, peraltro, della par condicio creditorum, necessitando per contro tale decisione di una motivazione particolare, più pregnante e specifica, di portata tale da legittimare la perdita del beneficio della responsabilità limitata e porre in evidenza quali siano le ragioni di vantaggio e di utilità per l'ente nel procedere in questa direzione (Sezione Puglia, delibera n. 47/2019).

Inoltre la delibera, in modo innovativo, sottolinea che l'eventuale decisione dell'ente di procedere al soccorso finanziario evidenzierebbe una palese intrinseca contraddizione rispetto alla precedente determinazione dismissiva, conclusasi con la messa in liquidazione della società, che vizierebbe irrimediabilmente sotto il profilo funzionale e della legittimità il provvedimento di intervento finanziario svilendo l'importanza e la centralità dell'azione programmatoria ripetutamente sancita dalla giurisprudenza.

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