Appalti

Dl Semplificazioni, mano libera al Rup sulla scelta del criterio di aggiudicazione nel sottosoglia

Il legislatore, in controtendenza con le ultime bozze del decreto, ritorna alla equiordinazione dei criteri di assegnazione dell'appalto

di Stefano Usai

Il Dl Semplificazioni, nell'ultima versione - quella trasmessa alla bollinatura – contiene un non irrilevante ripensamento in tema di criteri di aggiudicazione degli appalti nel sottosoglia comunitario. In sostanza il legislatore, in controtendenza con le ultime bozze del decreto, ritorna alla equiordinazione dei criteri di assegnazione dell'appalto sconfessando l'iniziale preferenza per il prezzo più basso visto come funzionale alla semplificazione/velocizzazione nell'assegnazione dell'appalto. Un ritorno quindi, neanche all'attuale codice dei contratti ma direttamente al vecchio Dlgs 163/2006.

I criteri di aggiudicazione
In generale, il codice dei contratti esprime una netta preferenza per l'utilizzo – tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto – del criterio dell'offerta economicamente più vanataggiosa. Questa preferenza risulta consacrata nell'articolo 95 del codice che limita l'ambito operativo del criterio del minor prezzo (il prezzo più basso) soprattutto con riferimento ai servizi/forniture standardizzate e/o entro i 40mila euro ed in ogni caso con l'esigenza, imposta al Rup, di motivare la scelta del monocriterio (l'attuale comma 5 dell'articolo 95) a pena di illegittimità degli atti adottati.
Nello schema di Dl del 6 luglio sembrava confermata l'impostazione di rendere il criterio del prezzo più basso il criterio guida negli appalti dell'intero sottosoglia comunitario e uno spazio residuo si lasciava al multicriterio oggetto comunque, in caso di scelta, della necessità di una motivazione a cura del Rup da inserirsi nella determina a contrattare che avvia il procedimento di acquisto.
L'impostazione muta completamente nella definitiva versione del Dl in cui si stabilisce un ritorno a una equiordinazione tra criteri la cui scelta, pertanto, viene rimessa al responsabile del procedimento. In particolare nel comma 4 dell'articolo 1 del Dl (interamente dedicato alle acquisizioni nel sottosoglia comunitario come delineate nell'articolo 35 del Codice) ora si legge che «per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b)» ovvero le varie procedure negoziate compresa tra i 150mila euro ed il sotto soglia comunitario (sia per forniture e servizi sia per i lavori) «le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso».
Si assiste, pertanto, al richiamo del corredo dei principi classici con rimessione al Rup della responsabilità della scelta del criterio di assegnazione dell'appalto.

La generalizzazione dell'esclusione automatica
Rimane ferma invece la scelta di generalizzare l'esclusione automatica dell'offerta che risultasse anomala e quindi, semplificando, eliminando il procedimento di richiesta e verifica delle giustificazioni fornite dall'appaltatore. Circostanza, ovviamente, che rimane nel sopra soglia comunitario per cui continuerà ad operare il principio del contraddittorio tra appaltatore e stazione appaltante.
La novità, già nota, è che le esclusioni automatiche sono doverose, senza considerazione del carattere transfrontaliero dell'appalto e «anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque» (attualmente il codice impone 10 offerte ammesse al procedimento di gara). Queste disposizioni in deroga opereranno fino al 31 luglio 2021 ovvero per gli atti di avvio del procedimento (ovvero le determine a contrarre) adottati entro la data predetta.
L'articolo si arricchisce anche di un quinto comma che estende i procedimenti previsti nell'articolo (affidamento diretto fino a 150mila euro e procedura negoziata senza pubblicazione di bando fino all'intero sottosoglia comunitario) «anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo» di 750mila euro.

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