Appalti

Dl Semplificazioni, procedure semplificate ed estese al 2026 per acquistare Ict strumentale agli appalti del Recovery

Stipula del contratto nelle more della verifica dei requisiti con una autocertificazione dell'operatore economico

di Stefano Usai

Il Dl 77/2021 dedica una specifica disciplina (con l'articolo 53) agli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del Pnrr, in deroga alle previsioni del Codice dei contratti e alle stesse previsioni della legge 120/2020. L'articolo, inoltre, estende le prerogative semplificate ed il tempo di applicazione fino al 31 dicembre 2026.

La trasformazione digitale
Nelle relazioni tecniche che accompagnano il decreto legge si evidenzia la rilevanza della trasformazione digitale per il nostro Paese e, non a caso, il Next Generation Eu prevede che il 20% dei fondi destinati agli Stati Membri attraverso la Recovery and Resilience Facility sia destinato proprio a questo scopo. La trasformazione digitale, quindi, rappresenta uno «dei pilastri del PNRR, strumento predisposto in attuazione del Next GenerationUE per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di Covid-19». Da quanto appena evidenziato emerge la «stringente necessità e urgenza gli acquisti di beni e servizi ICT, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR e strumentali rispetto ai predetti progetti, beni e servizi che supportano le funzioni e i servizi essenziali dello Stato e che, peraltro, sono soggetti a particolare obsolescenza».
Per facilitarne gli acquisti, quindi, con l'articolo 53 del Dl si prevendono, a decorrere dal 1° giugno, procedure di aggiudicazione maggiormente semplificate. Mentre l'affidamento diretto per beni e servizi è consentito entro l'importo di 139mila euro, nel caso di acquisti di beni/servizi informatici strumentali alla realizzazione degli investimenti del Recovery, l'affidamento diretto è ammesso per l'intero sottosoglia. Per le amministrazioni "periferiche" (articolo 35 del Codice), quindi, per importi inferiori ai 214mila euro.
In questo senso la formulazione del primo periodo dell'articolo 53 che fa salva per le acquisizioni di beni e servizi informatici strumentali ad appalti finanziati con il Pnrr, la previsione della lettera a) del secondo comma dell'articolo 1 ovvero all'affidamento diretto che può avvenire senza il confronto tra più operatori nel solo rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice. E nella relazione tecnica che accompagna il decreto legge si puntualizza che nel sottosoglia la procedura da utilizzare è «solo» l'affidamento diretto.
Nel caso di acquisizioni sopra soglia comunitaria, l'articolo consente l'utilizzo della procedura negoziata prevista nell'articolo 48, comma 3, dello stesso decreto legge che contiene un rinvio alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando prevista nel Codice dei contratti. Una procedura che richiede requisiti legittimanti, in particolare per l'utilizzo si richiedono «ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante» per cui «l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea».
Queste prerogative potranno essere utilizzate se la determina a contrarre, che avvia il procedimento amministrativo, viene adotta entro il 31 dicembre 2026.
Un tempo più ampio, quindi, rispetto ai termini previsti nel Dl 77/2021, ora estesi fino al 30 giugno 2023, che, per effetto del cosiddetto effetto trascinamento, potranno essere realizzati anche nel 2027 su stanziamenti del relativo esercizio finanziario.

La stipula del contratto
Per velocizzare l'acquisizione di questi beni e servizi, il comma 2 dell'articolo consente, previo rispetto dei termini di stand still , la stipula del contratto nelle more della verifica dei requisiti sulla base di una semplice autocertificazione dell'operatore economico.
La norma impone al Rup l'obbligo di inserire nel contratto la condizione risolutiva in caso emergano carenze sul possesso dei requisiti alla cui verifica, in ogni caso, il responsabile unico deve procedere entro i successivi 60 giorni.
Per i controlli antimafia si estendono le semplificazioni già previste nell'articolo 3 della legge 120/2020 ovvero l'utilizzo dell'informativa liberatoria provvisoria.
Appare importante il richiamo al rispetto dello stand still (articolo 32, commi 9 e 10 del Codice) ovvero il rispetto del termine di 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione prima di procedere con la stipula del contratto anche nel caso in cui si proceda, nel sottosoglia, con l'affidamento diretto.

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