Appalti

Dl Semplificazioni, Rup responsabile del rispetto dei tempi a pena di danno erariale

di Stefano Usai

Il primo articolo dello schema di Dl Semplificazioni chiarisce il drastico intervento nell'ambito del sottosoglia comunitario (fino alle soglie quindi indicate nell'articolo 35 del codice dei contratti) e introduce, tra l'altro, una deroga a tempo sulle disposizioni dell'articolo 36, comma 2 e articolo 157, comma 2, del Codice.

La norma
Il primo comma chiarisce che i procedimenti disciplinati nei commi successivi vanno intesi e applicati in deroga alle norme sul sottosoglia sempre che la determina a contrarre o comunque l'atto di avvio del procedimento venga adottato entro il 31 luglio 2021. Il primo aspetto che viene preso in considerazione è il contingentamento sui tempi di applicazione di un regime, per certi versi, assolutamente straordinario.
Ulteriore momento, rilevantissimo: i procedimenti di affidamento devono concludersi entro due mesi dalla data di adozione della determina a contrarre (nel caso di affidamento diretto) ed entro 4 mesi totali nel caso di procedure negoziate a invito di almeno 5 operatori economici per affidamenti di importo pari o superiore ai 150mila euro fino all'intero sottosoglia. Il terzo periodo, oggettivamente nuovo nella formulazione ma, se vogliamo, ovvio nella sua precisazione, enfatizza la responsabilità del responsabile unico del procedimento che è tenuto ad assicurare il rispetto della tempistica appena sintetizzata a pena di danno erariale. In sostanza, il Rup deve giungere alla stipula del contratto e all'avvio dell'esecuzione dello stesso nei termini appena riportati (2 mesi per gli affidamenti diretti, 4 mesi per gli altri procedimenti). Se la mancatata stipula del contratto e il ritardo nell'esecuzione sono imputabili all'operatore economico questo, di diritto viene escluso dalla procedura o subisce la risoluzione del contratto a cui la stazione appaltante deve procedere «senza indugio».

Le procedure in deroga
Le procedure di affidamento, che devono essere utilizzate nel frangente preso in considerazione dal Dl (dalla sua entrata in vigore fino al caso di determinazione adottata entro il 31 luglio 2021), sono quelle già anticipate in più di una circostanza.
In primo luogo, l'affidamento di lavori/servizi/forniture per importi inferiori ai 150mila euro deve avvenire con l'affidamento diretto. Da notare che rispetto all'attuale formulazione contenuta nell'ipotesi di cui alla lettera a), comma 2, articolo 36, non si precisa che ciò può avvenire anche senza confronto di preventivi trattandosi di circostanza ovvia e scontata. La novità, come si diceva, riguarda il forte innalzamento della "soglia" visto che attualmente l'affidamento diretto "puro" è consentito solo nell'ambito dei 40mila euro.
Il Rup deve procedere secondo il comma 1 dell'articolo 36 che non viene derogato e quindi nel rispetto dei classici principi di oggettività e, soprattutto, applicando il criterio della rotazione come si chiarisce nella relazione illustrativa.
Di rilievo è la disposizione in cui si puntualizza che l'affidamento diretto può avvenire con la cosiddetta determinazione a contrarre "semplificata". Lo schema di Dl, pertanto, si pone in perfetta sintonia con quanto chiarito nello schema di regolamento attuativo che contingenta l'applicabilità della determinazione semplificata alla sola fattispecie dell'affidamento diretto e non anche ai casi di procedura negoziata (come attualmente previsto dal Codice).
La lettera b), comma 2, impone, per gli affidamenti di importo pari o superiori ai 150mila euro fino all'intero sottosoglia comunitario (anche per lavori quindi) la procedura negoziata in base all'articolo 63 del Codice e quindi la procedura negoziata senza pubblicazione di bando. Ciò rappresenta, almeno per lavori, una forte novità visto che per servizi e forniture risulta già previsto per effetto delle modifiche apportate con la legge 55/2019.
La procedura negoziata prevede l'invito di almeno 5 operatori che il Rup deve individuare attraverso indagine di mercato o attingendo dall'elenco di operatori economici.
Al Rup, sempre nel rispetto della rotazione, non si chiarisce - come già nelle modifiche apportate dallo Sblocca-cantieri - in che modo condurre il procedimento sopratutto nel caso della indagine di mercato.
Dalla lettura della norma, ma anche dai pareri resi dal Mit sulle disposizioni volute dalla legge 55/2019, emerge come non sia prevista la pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse e/o a presentare la propria migliore offerta. Si riproduce, in sintesi, quella «delega in bianco» al Rup voluta dalla legge 55/2019. In ogni caso l'avviso sui risultati della procedura di affidamento dovrà contenere l'indicazione degli operatori invitati e, ovviamente, la sintesi sulle loro dinamiche di scelta.
Il Rup può prescindere dalla richiesta della "cauzione" provvisoria e nel caso sia necessaria – con richiesta da motivare - gli importi devono essere dimezzati rispetto a quanto previsto nell'articolo 93 del Codice.

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