Personale

Dm assunzioni: calcolo da aggiornare con il rendiconto 2022

I Comuni devono procedere a verificare la situazione dei propri spazi assunzionali

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di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Con la scadenza del termine per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2022 che ufficializza la spesa di personale e le entrate correnti del medesimo anno, i Comuni devono procedere a verificare la situazione dei propri spazi assunzionali. Occorre, infatti, aggiornare il calcolo attraverso il quale gli enti hanno determinato, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale, le possibili assunzioni disponibili alla luce della loro collocazione rispetto alle soglie percentuali individuate dal Dm 17 marzo 2020.

L'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019, com'è noto, impone di parametrare la capacità assunzionale dei comuni a un valore dinamico ed evolvente nel tempo, basato sulla maggiore o minore "virtuosità" nel rapporto tra il dato della spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione e la media delle entrate correnti degli ultimi tre consuntivi, al netto, quest'ultima, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità della terza annualità considerata. La quantificazione di questo valore percentuale consente al comune di collocarsi in una delle tre fasce generate dal decreto attuativo attraverso la fissazione dei due valori "soglia" delle Tabelle 1 e 3. S'impongono, conseguentemente, comportamenti assunzionali differenti, potendosi (o meno) incrementare il valore della spesa di personale registrato nell'ultimo rendiconto approvato.

La formulazione della norma ha da subito indotto la magistratura contabile (ex multis, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 55/2020/PAR) a sottolineare la necessità del costante aggiornamento dei dati contabili presi a riferimento nel calcolo, prima di poter dar corso alle assunzioni previste. La sezione emiliana aveva evidenziato che «Alla luce della lettera e della ratio della normativa sopra riassunta (…) per "ultimo rendiconto della gestione approvato" debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale». Si tratta, quindi, dell'ultimo consuntivo approvato non all'adozione della programmazione dei fabbisogni di personale, ora attraverso il Piao, ma nel momento in cui si deve dare corso a ciascuna procedura di reclutamento.

Il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio previsionale e del Piao ha portato diverse amministrazioni a procrastinare la programmazione dei fabbisogni, per cui sono ora possibili due casi. Alcuni comuni semplicemente articoleranno il fabbisogno direttamente alla luce del dato 2022; altri, che lo hanno formalizzato sui valori del rendiconto 2021, procederanno al suo aggiornamento, al solo fine di dare atto della compatibilità di quanto previsto con l'evoluzione dei valori di riferimento.

Un'applicazione accorta delle regole assunzionali, va detto, depotenzia moltissimo il valore di questo passaggio contabile. La norma del Dl 34/2019 infatti impone che la programmazione dei fabbisogni di personale sia fatta con respiro pluriennale, giacché verte sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni nel tempo. Ancora di recente la Sezione regionale di controllo per la Toscana, con deliberazione 82/2023/PAR, ha ribadito che la programmazione non poggia esclusivamente sul rispetto dei valori "soglia" imposti dal Dm attuativo, ma innanzitutto sulla ponderazione «in chiave prospettica» della capacità di sostenere la spesa derivante dalle assunzioni programmate, in modo strutturale e in senso complessivo, con riferimento, cioè, agli equilibri di bilancio. L'ufficialità dei dati contabili del rendiconto 2022, quindi, non dovrebbe comportare alcun "terremoto" nei conteggi degli enti, che dovrebbero sempre formare la propria programmazione tenendo conto, in base ai dati previsionali, dell'evoluzione di spesa ed entrate nelle annualità successive, innanzitutto per attestare la sostenibilità finanziaria delle scelte compiute.

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