Donazione modale, partecipate, gestione economale e debito di custodia: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Donazione modale
Il ricorso alla donazione modale di un bene da parte di un Comune è ammissibile ove rispondente al miglior soddisfacimento di un interesse pubblico, la cui valutazione spetta unicamente all’amministrazione. È la migliore cura dell’interesse pubblico che dovrebbe guidare la pubblica amministrazione titolare del bene nella scelta gestionale; e se di norma la gestione onerosa dovrebbe essere preferita, ciò non significa che non possano configurarsi ipotesi, anche al di fuori di quelle tipiche espressamente previste dall’ordinamento, in cui la rinuncia ad un corrispettivo a fronte della cessione di un bene o di un diritto sul bene rappresenti una via legittimamente percorribile da parte dell’ente pubblico, perché in grado di realizzare superiori finalità di pubblico interesse. Le ragioni sottese alla “liberalità” sono rimesse alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, la quale dovrà esplicitarle nell’ambito di un’adeguata motivazione, tenendo conto del canone di funzionalizzazione all’interesse pubblico.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 131/2025
Fondo perdite partecipate
L’articolo 21, comma 1, del Tusp disciplina negli ultimi due periodi le ipotesi in cui l’importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui: - l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio; - l’ente partecipante dismetta la partecipazione; - il soggetto partecipato sia posto in liquidazione; - il soggetto partecipato ripiani in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti. Pertanto, ai fini della quantificazione del fondo deve aversi riguardo non solo al risultato negativo registrato dall’organismo partecipato nell’esercizio precedente a quello in cui effettuare l’accantonamento, ma anche alle perdite precedenti non ancora ripianate e portate a nuovo nel medesimo esercizio. L’importo così determinato copre integralmente il rischio rappresentato dalla eventualità che l’ente socio sia chiamato, con le proprie risorse di bilancio, a intervenire per il ripiano delle perdite delle società cui partecipa.
Sezione regionale di controllo della Basilicata - Deliberazione n. 88/2025
Irregolarità nella gestione economale
La gestione esibisce il sistematico utilizzo dei fondi economali anche in presenza di impegni di spesa adottati dai competenti responsabili di settore, attraverso l’emissione di apposite determine, con ampio anticipo rispetto all’effettuazione del pagamento, disponendo altresì che fosse l’economo a provvedervi. Questa prassi procedurale è da considerarsi del tutto anomala, e qualsiasi regolamento economale che la consentisse sarebbe illegittimo perché contrario alla stessa ragione d’essere della gestione economale, che per definizione è una gestione finalizzata a conferire snellezza alla gestione delle piccole spese, minute e urgenti (ai sensi dell’articolo 153 comma 7 del Tuel), ma non può in alcun modo aggirare le procedure ordinarie previste dalla contabilità pubblica. Altro aspetto della gestione assolutamente irregolare è dato dall’eccessivo pagamento di spese in conto residui, laddove il servizio economato dovrebbe provvedere a minute spese di ufficio, di limitata entità, urgenti, indifferibili e non programmabili.
Sezione giurisdizionale regionale della Calabria - Sentenza n. 134/2025
Consegnatari dei beni
Il debito di “custodia” presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento. Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell’unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all’esigenza di “funzionamento” ma a quella di continuativo “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.
Sezione giurisdizionale regionale delle Marche - Sentenza n. 110/2025
Dissesto e risanamento dei bilanci negli enti locali: confronto operativo a Ragusa
di Maria Teresa Tumino (*) - Rubrica a cura di Ancrel