Fisco e contabilità

Doppia esenzione per le residenze separate dei coniugi

Ognuno dei due consorti deve dimorare nell’abitazione di proprietà

di Luigi Lovecchio

L’acconto Imu, in scadenza il 16 giugno, non riguarda le abitazioni principali separate dei due coniugi, sia che si trovino nello stesso comune sia che siano ubicate in comuni diversi. Ciò, a condizione però che ciascuno dei due coniugi dimori abitualmente nell’abitazione di proprietà. Lo stesso vale nel caso della casa assegnata al coniuge separato o divorziato, affidatario dei figli, in forza di provvedimento del giudice, anche se l’unità immobiliare non è di proprietà dell’assegnatario. L’esonero riguarda anche l’immobile occupato abusivamente, a condizione che sia stata avviata l’azione penale. L’agevolazione non è invece automatica per l’unità immobiliare non locata in proprietà di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero, poiché allo scopo occorre una delibera comunale.

L’abitazione principale

La norma Imu deve essere letta alla luce della sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale. Questa pronuncia ha stabilito un principio di carattere generale molto chiaro: l’esenzione dell’abitazione principale non può dipendere dal comportamento tenuto da soggetti diversi dal proprietario dell’immobile.

In questo modo, la Consulta ha sancito la fine dell’interpretazione della Cassazione, secondo cui, qualora i due coniugi non dimorino e risiedano sotto lo stesso tetto, l’agevolazione non compete né all’uno né all’altro. Per effetto della sentenza del giudice delle leggi, dunque, l’esenzione Imu compete in qualsiasi caso di residenze separate dei coniugi, sia nello stesso comune che in comuni diversi, purché sussistano tutte le condizioni di legge. Queste sono rappresentate dal fatto che il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell’unità immobiliare. Ciò comporta in primo luogo che, ad esempio, la casa di proprietà di uno dei coniugi in cui risiede l’altro coniuge non è esente da Imu, poiché chi vi risiede non è il proprietario. Come pure l’esenzione non spetta per le seconde case, al mare o in montagna, poiché in tale eventualità manca la dimora abituale.

Come segnalato anche nella sentenza n. 209 della Consulta, infatti, resta sempre salvo il potere del comune di contrastare eventuali abusi dei contribuenti, chiedendo all’interessato di provare la sussistenza della dimora abituale, ad esempio, mediante l’esibizione della documentazione delle spese per utenze.

Separazione e divorzio

Un’altra disposizione agevolativa riguarda la casa assegnata al coniuge affidatario dei figli minori, con provvedimento del giudice adottato in sede di separazione o divorzio. In questa fattispecie, è previsto che, ai soli fini Imu, il diritto dell’assegnatario è equiparato al diritto di abitazione e che pertanto la casa sia considerata esente, in quanto abitazione principale dello stesso assegnatario.

La disposizione in esame consente pertanto di esonerare dal pagamento anche l’unità immobiliare di esclusiva proprietà del coniuge non assegnatario, nonostante nella stessa vi risieda e dimori l’altro coniuge. Non rileva, inoltre, il fatto che il coniuge non assegnatario abbia, ad esempio, la sua abitazione principale nello stesso comune di ubicazione dell’unità assegnata. In tale eventualità, dunque, il proprietario di tali due unità non pagherà l’Imu per entrambe.

Occupazioni abusive

Sono esenti anche gli immobili occupati abusivamente, a condizione che sia stata avviata un’azione penale e che non siano utilizzabili. A tale scopo, sarà sufficiente compilare la denuncia Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio della azione penale e inviarla al comune esclusivamente in via telematica. La denuncia dovrà essere ripresentata per l’anno di cessazione dell’occupazione abusiva.

Case di anziani e disabili

L’esenzione per la casa non locata, in proprietà di anziani e disabili aventi residenza anagrafica in istituti di ricovero richiede invece una apposita delibera regolamentare del comune. In difetto, la stessa è regolarmente soggetta a Imu.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©