Equilibri, cambia il calcolo del margine corrente
In arrivo il Dm che recepisce le modifiche approvate dalla commissione Arconet
Cambiano nel prospetto degli equilibri di bilancio degli enti locali le modalità di calcolo del margine corrente, destinato al finanziamento degli investimenti negli esercizi successivi. La Commissione Arconet ha infatti approvato la modifica del principio generale n. 16 e del paragrafo 5.3.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, per la corretta determinazione del saldo corrente per la copertura degli investimenti pluriennali. La modifica era già in discussione dal settembre 2020 su proposta dei rappresentanti delle Autonomie speciali. Il suo debutto sarà nel preventivo 2023, salvo applicazione anticipata da parte degli enti.
L’aggiornamento, che è stato recepito da un Dm in attesa della formale emanazione, riguarda la sottrazione dal saldo corrente consolidato delle quote del risultato di amministrazione vincolate e accantonate per specifiche spese una tantum, non aventi natura ricorrente. La Commissione ritiene corretto operare la neutralizzazione delle entrate e spese correlate, in quanto poste che si elidono a vicenda, senza perciò incrementare impropriamente il saldo corrente dell’esercizio e quindi senza incidere sull’affidabilità del margine corrente. Per garantire che la copertura agli investimenti sia credibile, Arconet ha dunque proposto di calcolare il margine corrente consolidato per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.
Dal saldo di parte corrente di competenza vanno sottratte le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione utilizzate per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ma non le spese correnti non ricorrenti e il Fal. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve invece essere riportato nella relazione al rendiconto.
L'utilizzo del saldo corrente per la copertura degli investimenti pluriennali, previsti nel bilancio di previsione, non è ammessa se l'ente ha registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi precedenti.Le modifiche approvate dalla Commissione entreranno in vigore dal bilancio di previsione 2023-2025, salvo applicazione anticipata da parte degli enti per ciò che concerne il margine corrente, con obbligo di fornirne illustrazione nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto. Infine, dal rendiconto 2021, l'allegato riferito alla verifica degli equilibri degli enti locali riporterà, oltre alle spese correnti (titolo 1) voce D), un ulteriore rigo dedicato a specifciare quanta parte delle spese è di tipo non ricorrente e finanziata con utilizzo del risultato di amministrazione. Fra le entrate che finanziano l'equilibrio corrente, poi, sarà rappresentato solo il risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle voci ricorrenti e al rimborso di prestiti, al netto del fondo anticipazione di liquidità.
Monitoraggio trimestrale e relazione al conto annuale, le verifiche del revisore
di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel