Esenzioni Cup, fondo contenzioso e organi societari: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Esenzioni Cup
I Comuni, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare attribuita dalla legge statale, e nei limiti da quest’ultima stabiliti (tesi, in particolare, a garantire l’invarianza di gettito ed equilibri di bilancio), possono prevedere, in sede di disciplina del canone unico patrimoniale previsto dall’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 160/2019, riduzioni o esenzioni, per specifici titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo del suolo pubblico, fermi restando l’interesse pubblico e gli altri principi generali che devono conformare le scelte discrezionali. La previsione di una specifica esenzione, ma anche della riduzione tariffaria, non deve risolversi in una sostanziale disapplicazione del principio generale di corrispettività che caratterizza alcuni dei tributi (tra i quali la ex Tosap, oggetto del quesito in esame) accorpati nel canone unico patrimoniale, sì da far venir meno funzione e causale del tributo originario. La norma di legge, nel delimitare l’esercizio dell’autonomia regolamentare degli enti locali in materia (commi 817, 821 e 834), prevede un vincolo finanziario complessivo, funzionale, da un lato, a evitare che la nuova disciplina possa impattare negativamente sugli equilibri di bilancio, e, dall’altro, a consentire agli enti adeguata autonomia nell’individuazione di tariffe, riduzioni ed esenzioni.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 216/2024
Revisori e fondo contenzioso
Nel caso del giudizio da esprimere sul fondo rischi da parte dell’organo di revisione, la “verifica” espressamente richiesta dal principio contabile consiste nell’accertamento della conformità al “diritto” della rappresentazione e del calcolo. Detto adempimento è, in particolare, astretto alla finalità di una corretta determinazione del risultato di amministrazione, quale coefficiente necessario dell’equilibrio di bilancio, al fine di evitare un «miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell’ente locale, violando l’equilibrio strutturale del bilancio». L’esigenza di certezza della determinazione del fondo rischi - di cui è espressione ineluttabile l’attestazione dell’organo di revisione in ordine alla sua quantificazione - è funzionale a determinare correttamente la situazione di equilibrio o di disequilibrio dell’ente, dal momento che, nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione articolo187 Tuel.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 98/2024
Consiglio di amministrazione e amministratore unico
La possibilità di non far ricorso alla figura dell’amministratore unico deriva dalla presenza di “specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa” attinenti alla società ed emergenti da dati ed elementi concreti e puntuali riguardanti in particolare la sua struttura organizzativa, le dimensioni, l’ambito di operatività e i risultati economico-finanziari della stessa. Questi elementi devono essere adeguatamente valutati e rappresentati nella delibera assembleare di nomina, quali presupposti a monte che giustificano il ricorso all’organo amministrativo plurisoggettivo. Di contro, non ha pregio, il richiamo alla “rappresentatività dei soci” (e, pertanto, dei relativi territori), in quanto la stessa appare essere assicurata, o più precisamente deve essere assicurata, con i poteri di controllo sull’organo amministrativo, specie in riferimento a una società in house. Rileva, infine, la circostanza che il coinvolgimento dei soci nella gestione dell’organismo societario potrebbe essere efficacemente perseguito anche mediante l’utilizzo degli strumenti pattizi previsti dal codice civile.Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo - Deliberazione n. 271/2024