Fisco e contabilità

Fcde, anticipo di tesoreria, fondi vincolati e dissesto: le massime della Corte dei conti in rassegna

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

ACCANTONAMENTO FCDE
Un'errata applicazione del metodo di calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità potrebbe comportare una sottostima dello stesso rendendo "disponibile" un risultato di amministrazione maggiore rispetto a quello corrispondente all'effettiva situazione finanziaria degli enti locali. Al fine di evidenziare l'importanza di un accantonamento congruo del Fondo crediti dubbia esigibilità si osserva, infatti, che lo stesso ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Conseguentemente, anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità inferiore alle previsioni di legge può risultare in squilibri finanziari successivi.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 108/2020

RICORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
L'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 222 del Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. In generale, può dirsi che l'anticipazione di cassa sia negozio caratterizzato da una causa giuridica mista, nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un contratto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere. La causa di finanziamento dell'anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa. Tuttavia, un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria (come nel caso di specie) sconfina in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine, in difformità dall'articolo 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge. Inoltre, il prolungato ricorso all'anticipazione di tesoreria può comportare costi elevati per l'ente, mentre il costante ricorso è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 107/2020

FONDI VINCOLATI ED ENTI IN DISSESTO
L'articolo 255 del Tuel, dopo aver previsto le attività dell'organo straordinario di liquidazione finalizzate all'accertamento della massa attiva, dispone, al comma 10, che «Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206». La previsione normativa escluderebbe, dunque, che l'Osl possa prendere in carico le gestioni vincolate, tuttavia, la richiamata disposizione è stata oggetto di recenti interventi derogatori tesi a ricondurre alla gestione straordinaria l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata (Dl 50/2017). La disposizione, infatti, assegna all'Osl l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata e precisa che detta amministrazione è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Per quanto concerne i proventi da contravvenzioni al codice della strada, la destinazione della spesa sia indicata dal legislatore proprio nel «potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale». In altri termini, «il vincolo di destinazione previsto dal legislatore è finalizzato ad incrementare l'attività connessa ad un servizio pubblico (quello di "polizia stradale, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del "codice della strada") attribuito agli enti comunali per quanto concerne i centri abitati». In senso analogo, per quanto riguarda i fondi relativi alla Tari, si deve considerare che le gestioni vincolate preordinate a finanziare direttamente specifici interventi di spesa presuppongono un collegamento diretto e immediato fra le risorse che affluiscono al bilancio e la spesa cui sono destinate. Il flusso di entrata deve essere in grado sempre di finanziare gli specifici interventi cui è destinato. Deve sussistere stretta correlazione fra le entrate previste e le spese che devono essere sostenute nel rispetto della programmazione assunta, al fine del raggiungimento degli obiettivi predeterminati, i quali, nel caso di specie, si concretizzano nell'integrale copertura dei costi del servizio indispensabile di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Sezione regionale di controllo della Puglia - Parere n. 81/2020

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