Flessibilità oraria come misura anti-Covid: dall'Aran la soluzione per scrivere i contratti integrativi
É riconosciuto, a domanda del dipendente, un ampliamento della flessibilità oraria fino a ulteriori 60 minuti
Senza dubbio l'istituto della «flessibilità oraria» rappresenta per le pubbliche amministrazioni un efficiente strumento di contenimento e riduzione del rischio di contagio da Covid-19, in grado di evitare il crearsi di assembramenti all'entrata e all'uscita degli uffici pubblici. Lo strumento, per consentire una progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici, ha assunto un ruolo di centralità all'interno dell'articolo 263 del decreto Rilancio.
La stessa Ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, nel decreto 19 ottobre ha precisato che la Pa, «ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali» (articolo 4).
La quali sono le relazioni sindacali che gli enti devono attivare nell'individuazione delle fasce temporali di flessibilità? Quali i contenuti? Ancora una volta, per tante amministrazioni, la soluzione potrebbe essere offerta dall'Aran. L'Agenzia, lo scorso 13 novembre, ha sottoscritto un contratto integrativo per la disciplina speciale dei criteri di flessibilità dell'orario di lavoro durante il periodo di emergenza Covid-19.
L'inquadramento nella contrattazione integrativa
L'Aran ha disciplinato i criteri di flessibilità dell'orario di lavoro in periodo emergenziale attraverso lo strumento della contrattazione integrativa, così come prescritto dall'articolo 7, comma 6, lettera o) del contratto delle funzioni centrali (che annovera, appunto, tra le materia oggetto di contrattazione «i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare»).
Per gli enti locali il riferimento contrattuale da prendere in considerazione è l'articolo 7, comma 4, lettera m) del contratto delle Funzioni locali del 21 maggio 2018, il quale contiene una disposizione pressoché identica a quella appena analizzata per il comparto delle Funzioni centrali.
I contenuti della contrattazione integrativa
Il contratto integrativo dell'Agenzia stabilisce che, sino al 31/12, dove i profili organizzativi lo consentano e non si determinino situazioni di maggiore rischio, è riconosciuto, a domanda del dipendente un ampliamento della flessibilità oraria fino a ulteriori 60 minuti, in entrata o alternativamente in uscita. Sono previste forme di priorità nella concessione della flessibilità oraria a favore di quei dipendenti che utilizzano i mezzi del trasporto pubblico per il tragitto casa-lavoro e per quelli che si trovano in particolari situazioni di necessità, personale e/o familiare, per cause riconducibili all'emergenza Covid.
Interessanti sono, altresì, le previsioni contenute nelle dichiarazioni congiunte sulle modalità di recupero dell'eventuale debito orario e di ingresso anticipato.
L'accordo dedica, inoltre, una specifica sezione alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Anche in questo caso il documento può rappresentare per molte amministrazioni un utile spunto di riflessione per definire, tenuto conto delle peculiarità di ciascun ente, i propri accordi integrativi.