Fisco e contabilità

Fondo funzioni fondamentali e da altre risorse Covid, come di calcola l'avanzo vincolato

Il modello certificativo non è stato pensato per determinare lo stock di risorse non utilizzato nel 2020

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di Alessandro Festa, Elena Masini e Cristina Muscillo

Il calcolo dell'avanzo vincolato da fondo funzioni fondamentali e altri ristori Covid sta diventando un vero e proprio rompicapo per i responsabili finanziari. Come sappiamo infatti il modello certificativo non è stato pensato per determinare lo stock di risorse non utilizzato nel 2020 e dovrà essere quindi il singolo ente a giungere alla quantificazione delle somme da iscrivere in avanzo vincolato a tale titolo, tenendo conto delle molteplici indicazioni pervenute dalla RgS in queste ultime settimane. Ma come operare concretamente?

Per calcolare l'avanzo vincolato non ci si può limitare a sottrarre dal fondone il saldo della certificazione. Non sempre, infatti, il risultato che si ottiene è quello corretto. Il motivo risiede nel fatto che la certificazione effettua una serie di compensazioni tra minori/maggiori entrate e ristori di entrata, nonché tra maggiori e minori spese e ristori di spesa, che possono portare a compensazioni anche tra i diversi vincoli sottostanti, non ammesse in questo tipo di gestioni. Di fatto, nonostante ci troviamo di fronte a una certificazione unica, gli enti dovranno tenere in considerazione la necessità di distinguere tre differenti tipi di avanzo vincolato:
a) l'avanzo vincolato da ristori specifici di spesa, dato dalla differenza tra i ristori ricevuti e le spese impegnate ovvero confluite nel FPV dagli stessi finanziate. Tale avanzo, da iscrivere nei vincoli da trasferimenti, è direttamente desumibile anche dal prospetto a.2 allegato al rendiconto;
b) l'avanzo vincolato da ristoro specifico dell'imposta di soggiorno, che secondo la Faq n. 38 della RgS deve essere sommato ai proventi dell'imposta stessa ed essere gestito come un unico vincolo da leggi;
c) l'avanzo vincolato da fondone e da ristori specifici di entrata, in cui un'evidenza particolare (alla stregua di «un vincolo nel vincolo») è dato dalla perdita figurativa Tari non utilizzata.

Per una corretta determinazione di questi avanzi derivanti da risorse Covid consigliamo, quindi, di personalizzare, a mero uso interno, il modello Certif-Covid-19 (si veda in proposito il fac simile allegato) procedendo:
1) innanzitutto, a separare i ristori di entrata dal saldo delle maggiori/minori entrate ed i ristori di spesa dalle maggiori spese Covid;
2) separare le maggiori spese Covid finanziate da ristori specifici di spesa dalle analoghe spese che, per differenza, saranno finanziate dal fondo. Le prime, confrontate con i ristori ricevuti, andranno a determinare l'avanzo vincolato da iscrivere nei vincoli da trasferimenti indicato nel prospetto a.2, il quale dovrà essere coerente con le somme indicate nel relativo prospetto del modello Certif-Covid-19;
3) togliere dai ristori di entrata quello relativo all'imposta di soggiorno, se presente. Tale importo andrà sommato ai proventi dell'imposta di soggiorno nel prospetto a.2, al fine di determinare il relativo vincolo.

A questo punto si avranno a disposizione tutte le grandezze necessarie per determinare l'avanzo vincolato da fondo funzioni fondamentali e da ristori specifici di entrata Imu e Tosap/Cosap. Secondo la Faq n. 38, infatti, tali somme, se non utilizzate, devono essere vincolate unitamente alle risorse del fondo. Escludendo un ulteriore e diverso vincolo a sé stante (difficilmente utilizzabile e privo di qualsiasi copertura normativa), la soluzione più accreditata è quella di considerare tali risorse come un addendum del fondone e quindi di vincolarle laddove l'ente non le abbia utilizzate per coprire le perdite di entrata o le maggiori spese (al netto dei risparmi). Quindi, dovranno essere messi a confronto due aggregati:
• RISORSE: rappresenta lo stock di risorse ricevute, pari alla somma del fondo funzioni fondamentali e dei ristori Imu e Tosap/Cosap;
• IMPIEGHI: sono dati dalle maggiori (+)/minori entrate (-) e dalle maggiori spese Covid (-) (a cui, come abbiamo detto, sono state detratte quelle finanziate dai ristori di spesa), al netto dei risparmi COVID (+). Inoltre, dalle maggiori spese dovranno anche essere tolti gli importi inseriti in certificazione relativi alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativi, in quanto le somme non gravano sull'esercizio 2020 e quindi devono aumentare l'avanzo vincolato (comma 823 della legge 178/2020).

Da tale confronto, possono scaturire due differenti risultati:
a) se gli impieghi assumono valore positivo, significa che l'ente non ha usato risorse, per cui l'avanzo vincolato sarà pari alla sommatoria del fondone e dei ristori Imu e Tosap/Cosap;
b) se gli impieghi assumono valore negativo, significa che l'ente ha usato quota delle risorse, per cui l'avanzo vincolato è dato dalla differenza (se positiva) tra le risorse e gli impieghi stessi. Solo in questi casi, l'avanzo dovrà essere maggiorato della eventuale quota di perdita figurativa Tari/Tcp/Tefa non utilizzata dall'ente. Resta inteso che l'importo massimo dell'avanzo vincolato non potrà essere comunque superiore alla somma delle risorse. Qualora invece gli utilizzi dovessero superare le risorse assegnate, non si genera avanzo vincolato e l'eventuale surplus risulterà finanziato con risorse libere del 2020.

Si tenga infine presente che qualora l'ente non avesse accertato contabilmente tutti i ristori attribuiti dalla RgS e desunti dal modello ristori, la stessa RgS ha ammesso la possibilità di tenerne conto nella determinazione dell'avanzo vincolato, che quindi potrà essere ridotto di analogo importo. In questi casi, infatti, ci troviamo di fronte ad un giustificato motivo di disallineamento tra certificazione e risultato di amministrazione. Come si diceva, un vero e proprio rompicapo da cui è veramente difficile uscire indenni senza commettere errori.

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