Fondo garanzia debiti commerciali, nei calcoli anche i pagamenti non comunicati alla Pcc
Revisori all'opera per il riscontro dei dati sullo stock di debito e sui pagamenti
Sarà possibile, solo per il 2021, calcolare gli indicatori sui tempi di pagamento prendendo a riferimento le proprie scritture contabili e includendo anche i pagamenti non comunicati alla Pcc. L'allentamento del vincolo di costituzione del fondo garanzia debiti commerciali, che arriva con un emendamento al Decreto Milleroroghe approvato i giorni scorsi dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, richiede però il coinvolgimento del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'ente, al quale sarà chiesto il riscontro dei dati sullo stock di debito e sui pagamenti.
Il comma 862 della legge 145/2018 stabilisce l'obbligo entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui è stato rilevato il mancato rispetto dei tempi massimi di pagamento, di adottare specifica delibera di giunta al fine di stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. L'importo del fondo, che varia dal 5 all'1% degli stanziamenti non vincolati riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, dovrà essere stanziato alla Missione 20 del bilancio di previsione 2021/23, annualità 2021.
Dopo il rinvio dello scorso anno, debutta dunque ora questo adempimento che riguarda tutti gli enti che non sono in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e con gli obblighi di riduzione dello stock di debito commerciale.
Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 145/2018 ha stabilito l'importo dell'accantonamento crescente all'aggravarsi della situazione di inadempienza. In caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi registrati nell'esercizio 2020 superiori a sessanta giorni o, ancora, per il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, l'importo da accantonare è pari al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio in corso (primo anno di applicazione 2021). La percentuale scende al 3 per cento per ritardi compresi fra 31 e 60 giorni, al 2 per cento quando i ritardi sono compresi fra 11 e 30 giorni e, infine, a 1 per cento per ritardi, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra uno e dieci giorni.
Nella delibera da adottare entro il 28 febbraio, l'organo esecutivo deve puntualmente effettuare la ricognizione dei dati che conducono alla quantificazione dell'accantonamento. Innanzitutto occorre confrontare l'ammontare del debito commerciale residuo al 31.12.2020 con quello risultante al 31/12 dell'anno precedente. In caso di mancata riduzione di una quota pari almeno al 10 per cento dello stock di debito 2019, occorre verificare se l'importo del debito commerciale al 31/12/2020 superi, oppure no, il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell'anno. In caso di superamento di questo limite è necessario procedere alla iscrizione del fondo garanzia debiti commerciali.
La quantificazione effettiva del fondo garanzia debiti commerciali è data poi dall'applicazione di un valore percentuale stabilito al comma 862 della legge 145/2018 sul totale stanziato a bilancio 2021 per l'acquisto di beni e servizi. L'incidenza percentuale varia in funzione dell'indice di ritardo dei pagamenti registrato dall'ente. La variazione di bilancio sarà operata nel rispetto delle competenze stabilite dal vigente ordinamento contabile.
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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel