Personale

Fondo risorse decentrate, negli incrementi attenzione alla percentuale di part-time

L'Aran aggiorna e arricchisce la propria homepage con nuovi pareri sulla corretta applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

L'Aran aggiorna e arricchisce la propria homepage con nuovi pareri sulla corretta applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali del 16 novembre 2022. Le novità di questa nuova tornata contrattuale sono tante e, in alcuni casi, anche di difficile applicazione e ciò rende ancor più necessario per gli enti locali, piccoli o grandi che siano, avere delle linee guida chiare e autorevoli, al fine di assicurare un'omogenea applicazione degli istituti. L'impegno dell'Agenzia è di fornire, attraverso l'aggiornamento costante della propria banca dati «orientamenti applicativi», un patrimonio di informazioni a disposizioni degli addetti ai lavori.
Dopo i primi chiarimenti resi su alcuni istituti regolati dal nuovo contratto (NT+ Enti locali & edilizia del 1° dicembre), l'Aran ha diffuso, in questi giorni, alcuni pareri sulle modalità di costituzione del nuovo fondo delle risorse decentrate.

In primo luogo (parere CFL 173) viene chiarito che, ai fini dell'incremento in parte stabile del fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b) del contratto del 16 novembre 2022, l'importo annuo di 84,50 euro deve essere computato per intero, anche in caso di presenza in servizio presso l'ente, alla data del 31 dicembre 2018, di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. L'orientamento riferito è così in linea con quanto espresso a suo tempo dalla stessa Agenzia (parere CFL 45) in occasione dell'incremento degli 83,20 euro previsto con la tornata contrattuale relativa al triennio 2016/2018 (articolo 67, comma 2, lettera a), del contratto del 21 maggio 2018). In tale sede si specificava che non era necessario effettuare alcun calcolo di riproporzionamento in quanto «il suddetto personale, nel rispetto delle norme contrattuali e legali in materia, può sempre richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno».
Il comma 5 del citato articolo 79, ha precisato che le quote relative agli incrementi annuali di competenza degli anni 2021 e 2022 sono computate, quali risorse variabili ed «una tantum», nel fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2023.
Dal 1° aprile 2023, per effetto di quanto previsto nel comma 1-bis dell'articolo 79 del nuovo contratto, il fondo delle risorse decentrate è incrementato in parte stabile delle differenze stipendiali tra B.3-B.1 e D.3-D.1. Tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla summenzionata data.

È fondamentale la precisazione dell'Aran contenuta nel parere CFL 175: dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time. La disciplina contrattuale in materia di costituzione del fondo delle risorse decentrate ha confermato l'incremento, in parte stabile, dei differenziali delle progressioni orizzontali, ciò al fine di neutralizzare l'effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo.La formulazione della disposizione, identica a quella contenuta nel contratto del 21 maggio 2018, stabilisce espressamente che il fondo è incrementato «di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data».

Per l'Aran (CFL174) l'importo di incremento, a regime, sulle risorse stabili dell'anno 2023 è pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1° gennaio 2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.
Il parere riporta, a titolo esemplificativo, una tabella di calcolo laddove, nelle note, si precisa che le unità di personale da indicare al 1° gennaio 2021 non devono tener conto della percentuale di part-time; devono essere incluse le unità di personale "comandati-out" (viceversa, esclusi i "comandati-in"); e sono incluse, inoltre, le persone in aspettativa o in congedo non retribuito o parzialmente retribuito.

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