Fisco e contabilità

Fondo di solidarietà, rischio restituzione per le risorse extra sui servizi sociali

Approdato nella Gazzetta Ufficiale il Dpcm 1 luglio 2021 sugli obiettivi di servizio e sulle modalità di monitoraggio

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di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Nuovi obblighi di spesa, monitoraggio e rendicontazione in relazione alle maggiori somme già assegnate nel 2021 come fondo di solidarietà comunale ai comuni per i servizi sociali. Dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Stato Città il 22 giugno e il via libera dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è infatti approdato nella Gazzetta Ufficiale il Dpcm 1 luglio 2021 sugli obiettivi di servizio e sulle modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento ed allo sviluppo dei servizi sociali.
Si tratta dei fondi introdotti a partire dall'anno in corso dal comma 792 della legge di Bilancio 2021, previsti in 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, con un progressivo incremento fino ad arrivare a 650,9 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Il raggiungimento degli obiettivi di servizio è finalizzato a potenziare i servizi sociali soprattutto nei Comuni che denotano maggiori carenze, coerentemente con il percorso di superamento dei gap esistenti, e costituisce un passo necessario per determinare i livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale da garantire su tutto il territorio nazionale.
Il decreto attuativo, atteso dopo che nella definizione delle spettanze del Fondo di Solidarietà Comunale (Fsc) per l'anno 2021 sono state assegnate a ogni Comune anche le risorse aggiuntive per il sociale (215,9 milioni), definisce gli obiettivi di servizio per l'anno 2021 di ogni comune sulla base del valore del "fabbisogno standard monetario" per la funzione sociale.
Le risorse aggiuntive del Fondo 2021, da vincolare al potenziamento della spesa sociale in caso di non raggiungimento dell'obiettivo di servizio 2021, sono determinate considerando congiuntamente la variazione del Fondo 2020-2021 dovuta all'aggiornamento della metodologia per la funzione sociale e la dotazione del 2021 di 215,9 milioni (colonne B e C allegato 1). Nello specifico, le risorse del Fondo di solidarietà da destinare alla funzione sociale (colonna F allegato 1) sono pari al valore minimo tra le risorse aggiuntive del Fondo 2021 riconducibili alla revisione della metodologia e all'incremento della dotazione relativa ai servizi sociali, come definite sopra (Allegato 1 colonna D), e la variazione complessiva del FSC 2020-2021 (colonna E dell'Allegato 1).
In altri termini i valori indicati dal decreto sono utili per accertare se il livello della spesa sociale sostenuta risulta congruo: nel caso di differenza negativa tra la "spesa storica riclassificata" utilizzata ai fini del calcolo dei fabbisogni standard 2021 (Questionario FC40U alla data del 27 ottobre 2020 con i dati riferiti al 2017) e l'ammontare monetario del fabbisogno standard 2021 (colonna A dell'allegato 1 al DPCM), gli enti sono obbligati a presentare specifica rendicontazione delle risorse aggiuntive assegnate con il Fondo di Solidarietà 2021. In altri termini, soltanto gli enti che presentano tale saldo negativo saranno dunque soggetti anche alla rendicontazione, da presentare in via telematica entro il 31 maggio 2022.
La nota tecnica allegata al decreto specifica nel dettaglio la definizione dei valori e le modalità di calcolo della spesa storica di riferimento per l'annualità 2017, individuando le specifiche voci del questionario sui fabbisogni standard che la compongono. Ciascun comune potrà, pertanto, facendo riferimento alle voci indicate nella tabella 1, quantificare il valore della propria spesa storica e confrontarla autonomamente con il valore indicato nella colonna A dell'allegato 1 al Dpcm.
Questo confronto appare quanto mai urgente per porre in essere, ove necessario, tutte le azioni per potenziare, entro il termine dell'esercizio 2021, la spesa sociale dell'ente e poter di conseguenza rendicontare di aver utilizzato entro il 31 dicembre 2021 le risorse aggiuntive assegnate (colonna F allegato 1). In proposito, la norma prevede che le entrate aggiuntive debbano essere destinate all'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, piuttosto che all'assunzione di altre figure specialistiche per lo svolgimento del servizio, all'incremento del numero degli utenti serviti, al miglioramento dei servizi esistenti o a maggiori trasferimenti all'Ambito territoriale sociale di riferimento.
In caso di accertato mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi di servizio assegnati, ovvero in assenza della certificazione, è previsto il recupero delle somme riducendo le assegnazioni del fondo di solidarietà per l'anno successivo.
In aggiunta, come implicazioni operative, tutti i comuni sono tenuti al monitoraggio del livello dei servizi sociali offerti; il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione dell'apposita relazione consuntiva entro il mese di aprile 2022. La relazione deve essere sottoposta al Consiglio comunale e può costituire un "allegato di fatto" del rendiconto annuale dell'ente.
Tale relazione, secondo le indicazioni della nota tecnica dovrà essere predisposta utilizzando uno specifico "modulo strutturato editabile" che verrà messo a disposizione degli enti, contenente:
1.Il quadro di autodiagnosi del numero di utenti serviti,
2.Il quadro di autodiagnosi della spesa per il sociale,
3.Il quadro degli obiettivi di servizio,
4.Il quadro della relazione in formato strutturale.
Il quadro 3, relativo agli obiettivi di servizio, costituisce la rendicontazione delle risorse aggiuntive e dovrà essere compilato soltanto dagli enti con saldo negativo, ritenendo che per gli altri le risorse aggiuntive siano destinate a mantenere inalterato il livello dei servizi già assicurato dagli stessi in misura superiore agli obiettivi.

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