Fisco e contabilità

Funzioni tecniche, elevata qualificazione, contributi e agenti contabili: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Assicurazione per le funzioni tecniche

Sussiste l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante, a beneficio dei dipendenti che svolgono le funzioni previste dall’allegato I.10 del Dlgs 36/2023 per le ipotesi di responsabilità professionale. Questi oneri di assicurazione previsti dal comma 7 dell’articolo 45 del Dlgs 36/2023 sono da riferire esclusivamente alle figure per le quali, ex lege, vige l’obbligo di assicurazione e limitatamente per le attività tecniche elencate nell’allegato I.10. Trattandosi di un obbligo normativamente imposto il collegio ha ritenuto che l’ente sia tenuto a provvedere integralmente alla relativa copertura economica. Qualora le risorse (quota 20%) non fossero sufficienti a garantire la totale copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, amministrazione dovrà, comunque, provvedere al relativo finanziamento con risorse di bilancio, da inserire nell’ambito del quadro economico dell’intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
Sezione regionale di controllo della Toscana - Parere n. 76/2025

Trattamento accessorio agli incarichi di elevata qualificazione

Per quanto concerne le risorse destinate agli incarichi di elevata qualificazione viene in rilievo il comma 3 dell’articolo 79, dell’ultimo Ccnl 16 novembre 2022 ove si prevede che «gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse previste dall’articolo 17, comma 6 [ossia la risorse destinate al trattamento accessorio di incarichi di elevata qualificazione], di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del Dl 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017». Di conseguenza, il Ccnl prevede e delimita sul piano quantitativo gli spazi entro cui le amministrazioni, nel finanziare il trattamento accessorio degli incarichi di elevata qualificazione, possono stanziare risorse in deroga al limite vigente. La mera applicazione della disciplina di contrattazione collettiva, nella parte in cui prevede incrementi del trattamento accessorio riconoscibile alle figure di elevata qualificazione non può di per sé giustificare la deroga al tetto di spesa, dovendo pertanto l’amministrazione tenere conto di questo vincolo nel determinare eventuali incrementi del trattamento accessorio da riconoscere alle proprie figure di elevata qualificazione all’interno della forbice prevista dal Ccnl.
Sezione regionale di controllo delle Marche - Parere n. 59/2025

Trasferimenti a rendicontazione

Con particolare riferimento ai contributi a rendicontazione erogati da amministrazioni che adottano il principio di competenza finanziaria potenziata si rammenta che nella contabilizzazione di questi tipi di contributi, al fine di garantire l’esatta corrispondenza dell’imputazione nei bilanci dell’amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l’intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda e quest’ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni. Essenziale allo scopo si rivela il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l’armonizzazione dei bilanci dell’uno e dell’altro, nel caso si realizzino scostamenti dell’andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all’ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 54/2025

Agenti contabili riscossione

Il conto dell’agente della riscossione deve contenere sia il conto di diritto che il conto di cassa e deve descrivere tutte le operazioni che vengono svolte nell’esercizio di riferimento, nei termini e secondo le modalità indicate dalla disciplina sopra richiamata e non anche operazioni contabili che sono state compiute nell’esercizio successivo. Sarebbe, peraltro, impossibile, senza violare il principio di annualità della gestione, contabilizzare nell’esercizio 2018 operazioni che, pur riferibili a questa gestione, sono state eseguite, per evidenti ragioni contrattuali e/o di gestione, nell’esercizio 2019.
Sezione giurisdizionale regionale della Calabria - Sentenza n. 74/2025

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