Personale

Fuori dal tetto di spesa i costi dei rinnovi contrattuali per il personale a termine

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di Vincenzo Giannotti

Gli oneri sostenuti dall’ente locale per i rinnovi contrattuali andranno esclusi non solo in sede di verifica della spesa del personale complessiva, ma anche nel raffronto con quella sostenuta per i rapporti di lavoro flessibili. Questa l’indicazione cui arriva la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (deliberazione n. 121/2018).

La domanda dell'ente locale
Il Presidente della Regione Abruzzo ha chiesto se anche i contratti a tempo determinato, al fine di un utile raffronto omogeneo con le spese sostenute dall'ente locale per le medesime finalità nell'anno 2009, debbano essere depurati degli importi discendenti dal rinnovo contrattuale nazionale sottoscritto per le funzione locali il 21 maggio 2018.

La circolare del ministero
Per poter verificare il limite della spesa sostenuta dagli enti locali, la circolare n. 9/2006 dell'Economia tra le varie esclusioni ha previsto espressamente anche la spesa sostenuta dagli enti locali per i rinnovi contrattuali. La motivazione dell’esclusione discende dal fatto che si tratta di risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica e, in quanto tali, non assoggettabili ai limiti di crescita della spesa del personale anche perché non riconducibili a una volontà dell'ente di espansione della propria spesa del personale.

Le indicazioni della Corte
I limiti della spesa dei contratti flessibili, tra i quali rientrano anche quelli a tempo determinato, sono ancora oggi dettati dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 secondo cui gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, importo elevabile al 100 per cento in presenza del rispetto della riduzione dei vincoli di riduzione della spesa del personale (ossia spesa sostenuta inferiore a quella media del triennio 2011-2013). Il riferimento della circolare n. 6/2017 del Mef, sulle spese escluse dei rinnovi contrattuali, è stato riscontrato positivamente anche dalla stessa Corte dei conti, Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 2/2010) in relazione al profilo della mancanza di discrezionalità, dell'amministrazione locale, nel riconoscere quanto dovuto.
Il collegio contabile abruzzese ha rilevato come questo principio di diritto, se pur all'epoca affermato per una diversa norma, deve trovare ancor oggi applicazione nell'attuale assetto normativo e ciò poiché la carenza di discrezionalità dell'amministrazione nel riconoscere gli emolumenti che hanno origine nei cosiddetti rinnovi contrattuali, non può che determinare l'esclusione della computabilità di questi oneri anche avuto riguardo al limite di spesa disposto dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010.
In conclusione, il valore dei rinnovi contrattuali andrà escluso non solo in sede di verifica della spesa del personale complessiva, ma anche ai fini di un omogeneo raffronto con la spesa sostenuta dall'ente locale per i rapporti di lavoro flessibili.

La delibera della Corte dei conti Abruzzo 121/2018

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