Fisco e contabilità

Gettoni di presenza, gestione economale e anticipazioni di tesoreria: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

immagine non disponibile

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Gettoni di presenza dei consiglieri comunali

Al fine di determinare la misura legittima del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali - si deve far riferimento agli importi in godimento al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del Dl 112/2008, come incrementati (o diminuiti) in precedenza, in conformità a quanto disposto dalla norma. In conformità e a sostegno della predetta opzione interpretativa, si deve altresì ricordare che il legislatore è, di recente, intervenuto (articolo 1, comma 552, legge 160/2019) con una disposizione secondo cui «Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all’ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data».
Sezione regionale di controllo della Toscana - Parere n. 18/2024

Gestione economale

Le spese economali, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e ai materiali di consumo, occorrenti per il funzionamento della struttura amministrativa. Detta peculiare modalità di approvvigionamento e spesa trova fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nell’esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alle ordinarie procedure contabili potrebbe costituire un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa.
Sezione giurisdizionale regionale delle Marche - Sentenza n. 41/2024

Utilizzo dell’anticipazione di tesoreria

La mancata restituzione dell’intero ammontare dell’anticipazione rappresenta criticità grave, in quanto chiaro segnale delle forti difficoltà dell’ente a fronteggiare i propri impegni finanziari e nella programmazione della gestione di cassa. Inoltre, anche il ripetuto utilizzo di anticipazioni di tesoreria rientra tra gli indicatori che denotano uno squilibrio finanziario. È, pertanto, doveroso per l’ente intraprendere concretamente le azioni correttive per eliminare la crisi di liquidità, evitando in questo modo di introdurre indirettamente la trasformazione del debito di tesoreria in un debito a medio lungo termine, non consentito dalle attuali norme contabili. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, infatti, costituisce una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l’ente può ricorrere solo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, una forma sistematica di finanziamento, peraltro onerosa.
Sezione regionale di controllo del Veneto - Deliberazione n. 155/2024

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©