Gettoni di presenza, mandato in Provincia, Fcde e gestione economale: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Gettoni di presenza e crescita fascia del Comune
Per la determinazione del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali è necessario tenere conto del principio di invarianza della spesa e, quindi, confermare la misura già approvata nel precedente mandato amministrativo, non tenendo conto della modifica di fascia, soltanto nel caso in cui tale modifica concerna il passaggio dalla soglia di abitanti inferiore alle 3.000 unità a quella a tale soglia superiore, ma inferiore alle 10.000 unità. L’entrata in vigore dell’articolo 1, commi 583-587, della legge 234/2021 che ha previsto gli aumenti delle indennità di funzione per sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali nei limiti ivi previsti, si riferisce esclusivamente alle indennità strutturali e non anche ai gettoni di presenza i cui incrementi, oltre alla decurtazione del 10% introdotta dall’articolo 1, comma 54, legge 266/2005, in una con le prime, soggiacciono al rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Parere n. 7/2025
Relazione fine mandato in Provincia
Per le amministrazioni provinciali nel caso disciplinato dalla lettera b) del comma 79 della legge 56/2014, secondo la disciplina provvisoria introdotta per il 2024 dal Dl 7/2024, articolo 1, comma 4-bis), la durata del mandato del presidente è stata espressamente prorogata fino al rinnovo degli organi anche in caso di decadenza dagli organi nei Comuni di appartenenza. In questo caso, tenuto conto della proroga legislativa della durata del mandato del Presidente delle Provincia, il termine per la redazione e sottoscrizione della relazione da parte del Presidente della Provincia deve essere individuato conteggiando a ritroso sessanta giorni rispetto alla data stabilita per le elezioni, ed è da tale data che decorrono i termini per i successivi adempimenti.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna - Deliberazione n. 5/2025
Quadro A1 - Accantonamenti
La compilazione della voce, riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), inclusa nell’allegato a/1 al rendiconto dell’esercizio, è disciplinata dal punto 13.7.1 del principio contabile 4/1 allegato al Dlgs 118/2011. In particolare, il menzionato principio evidenzia che il primo passo per la compilazione dell’allegato a/1 consiste nella preventiva valorizzazione delle colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente, si procede alla valorizzazione della colonna (b) nella quale deve essere indicata «la quota del Fcde del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce». Infine, «se l’importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a) e (b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d)». La erronea contabilizzazione ha determinato, nella fattispecie, una sottostima dell’equilibrio di parte corrente (O2) per il 2023.
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Deliberazione n. 4/2025
Gestione economale
Secondo un più che consolidato orientamento l’esistenza della gestione di spese cosiddette “economali”, di entità limitata, che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica unicamente in relazione all’esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici (e, quindi, non per l’erogazione di servizi) per le quali, il ricorso all’ordinario procedimento di spesa, costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa.
Sezione giurisdizionale del Veneto - Sentenza n. 13/2025