Personale

Gli incarichi Pnrr sono consulenze da inviare alla Corte dei conti

La Corte siciliana delinea un quadro dei requisiti e delle casistiche che ricorrono

di Alberto Scheda e Elena Masini

In questo periodo in cui tanti enti attuatori sono alle prese con l'affidamento di collaborazioni ai fini di supportare le amministrazioni nei progetti Pnrr, giunge utile il chiarimento della Corte dei conti della Sicilia. L'occasione è la redazione delle «Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1 comma 173, della legge n. 266/2005» contenute nella deliberazione n. 71/2023. La Corte siciliana delinea un quadro dei requisiti e delle casistiche che ricorrono per inviare alle sezioni di controllo gli incarichi di consulenza per adempiere all'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 266/2005 che prevede l'obbligo di trasmissione degli «atti di spesa relativi ai commi 9,10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro» per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Com'è noto tutti i limiti di spesa introdotti negli anni della spending review – ivi compresi quelli per studi ed incarichi di consulenza - sono stati superati per gli enti locali a partire dal 2020 a opera dell'articolo 57, comma 2, del Dl 124/2019 (legge 157/2019). Forse per una svista del legislatore permane però l'obbligo di comunicazione di tali spese alle sezioni regionali di controllo della Corte. Alcune sezioni, per ultima quella siciliana, hanno quindi riassunto e delineato i confini di tale comunicazione, da cui emerge il passaggio attualissimo sugli incarichi Pnrr: «Rientrano nel campo di applicazione delle presenti linee, gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 11 comma 2) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, " Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ove, sostanzialmente, riconducibili a una delle fattispecie sopra descritte». La norma in oggetto riguarda gli incarichi del Pnrr ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

La delibera consente di ritornare su un tema complesso e rilevante, ovvero la perimetrazione degli "incarichi" di studio, ricerca e consulenza affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001 con tutti i relativi requisiti e limiti, in contrapposizione agli appalti di servizi ai sensi del Dlgs 50/2016. Le linee guida della corte siciliana rappresentano la terza delibera sull'argomento: prima di lei era intervenuta la corte pugliese con la delibera SRCPUG/46/2022/INPR e prima ancora la Sezione di controllo dell'Emilia-Romagna. Su questo tema va proprio rimarcato l'approccio innovativo che aveva fornito la Corte dei conti dell'Emilia-Romagna con la deliberazione 16 novembre 2021 n.241/2021/INPR. In tale delibera la corte emiliana riprendeva il concetto - di derivazione europea - di "operatore economico" prevista dal Dlgs 50/2016, la quale «non fa alcuna distinzione in relazione alle modalità di esercizio di una determinata attività secondo quelle che, nel diritto interno, potrebbero individuare il prestatore d'opera intellettuale o l'appaltatore, ma attrae le figure che, tipicamente, sarebbero riconducibili agli artt. 2222». É quindi evidente che secondo la corte emiliana a fare la differenza fra incarichi e appalti di servizi sono le modalità di affidamento ad un '"operatore economico" che può essere anche «una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti...» e non necessariamente "possedere un'organizzazione di impresa, requisito, invece, imprescindibile per il nostro codice civile (art. 1655 c.c.). La logica conclusione, secondo i giudici emiliani, è che alla Corte vadano trasmessi solo gli incarichi affidati ai sensi del Dlgs 165/2001 e non anche quelli affidati ai sensi del Dlgs 50/2016.

Al contrario la corte siciliana non pare condividere con questa interpretazione, tornando a sostenere quella più tradizionale da codice civile secondo cui gli incarichi di studio ricerca e consulenza si distinguono dagli appalti di servizi, essendo «caratterizzati da una prestazione resa da un operatore economico con organizzazione strutturata, priva di caratterizzazione personale...», E quindi richiedendo la trasmissione di questi incarichi, a prescindere dalle modalità di affidamento.

L'interpretazione della corte emiliana appare senz'altro più rispondente a nuovo quadro normativo ed in grado di fornire un discrimine chiaro fra appalto di servizi e incarichi di consulenza, anche ai fini dell'invio alla corte per l'attività di controllo. Tale approccio è anche più in linea con le necessità della gestione del Pnrr, che con il decreto legge n. 80 del 2021 (a cui la circolare MEF RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 fa riferimento) richiama le modalità di reclutamento previste dal Dlgs 165/2001 ma non preclude la possibilità di ricorrere anche alle modalità previste dal Dlgs 50/2016. A questo punto, visto che si tratta dell'interpretazione di una norma nazionale, per non lasciare dubbi e uniformare gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, sarebbe utile un pronunciamento definitivo in capo alla sezione autonomie della Corte dei conti.

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