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I dubbi di Enti e Pa sulla malattia del dipendente in distacco sindacale

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La malattia interrompe il distacco sindacale? La malattia in capo al dipendente in distacco è soggetta alla decurtazione del trattamento economico accessorio per le assenze nei primi 10 gg ex art. 71 del Decreto legge 112/2008? In tali ipotesi, la malattia è utile per il calcolo del periodo di comporto? (Contratti Quadro)

L’istituto del distacco sindacale si configura, come dice lo stesso nome, in un “distacco” a tempo pieno del lavoratore presso il sindacato con la conseguenza che la prestazione lavorativa dello stesso viene resa per l’organizzazione sindacale. Conseguentemente, qualsiasi tipologia di assenza durante il periodo di distacco (malattia, maternità, infortunio, ecc.) andrà ad incidere sulla prestazione da rendere al sindacato. Poiché, quindi, durante il periodo di distacco sindacale a tempo pieno il rapporto di lavoro con l’amministrazione - benché venga ugualmente retribuito - è sospeso, in analogia a quanto avviene durante i periodi di congedo o aspettativa retribuita, le assenze per malattia che si verificano durante detto periodo non sono idonee di per sé ad interromperlo a meno che non sia l’organizzazione sindacale a comunicare all’amministrazione la revoca del distacco stesso. In mancanza di revoca, pertanto, eventuali assenze per malattia inferiori ai 10 gg non comporteranno alcuna decurtazione sulla normale retribuzione prevista in caso di distacco e allo stesso modo i giorni di malattia non saranno conteggiati ai fini del periodo di comporto.

(*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia ( www.aranagenzia.it )

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