Fisco e contabilità

Ici, per i coniugi separati in via di fatto è ammessa una sola agevolazione

Accolto il ricorso di un Comune contro il contribuente che sosteneva di poter godere dell'esenzione

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di Andrea Alberto Moramarco

Per poter beneficiare dell'agevolazione Ici per l'abitazione principale, il contribuente deve provare che l'immobile costituisce dimora abituale non solo propria ma anche dei suoi familiari. Se manca il requisito della coabitazione, l'agevolazione non sussiste. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 21611, di ieri, che ha accolto il ricorso di un Comune contro il contribuente che sosteneva di poter godere dell'esenzione su due unità abitative, in base alla separazione di fatto non formalizzata con il coniuge.

Il caso
La controversia oggetto della decisione prende le mosse da un avviso di accertamento Ici per l'anno 2008, con il quale il Comune di Novara pretendeva il pagamento dell'imposta in relazione all'immobile di proprietà di un uomo, che risultava già beneficiario dell'agevolazione sulla prima casa per un'altra abitazione, di proprietà della moglie. Il contribuente riteneva però di aver diritto di godere dell'agevolazione anche per la casa di sua proprietà, in quanto lo stesso era separato di fatto dalla moglie, la quale viveva con la figlia nell'abitazione già beneficiaria dell'agevolazione. I giudici tributari, sia in primo che in secondo grado, hanno ritenuto valida la tesi del contribuente, sostanzialmente affermando che la separazione, anche se non formalizzata, fosse sufficiente per consentire di godere dell'agevolazione Ici per entrambi gli immobili.

La decisione
La questione è giunta così in Cassazione, dove il Comune ha sottolineato la violazione da parte della Commissione tributaria regionale dell'articolo 8 del Dlgs 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali) applicabile al caso di specie, posto che l'agevolazione Ici prima casa non può applicarsi «anche in ipotesi di scissione del nucleo familiare in due abitazioni distinte», difettando in tal caso il requisito della coabitazione.
I giudici di legittimità condividono questa interpretazione e bacchettano i giudici tributari, colpevoli di aver effettuato una «malintesa interpretazione non solo dell'istituto del matrimonio, dal quale discende ai sensi dell'art. 143 c.c. il dovere di coabitazione, ma anche del fenomeno sociale della convivenza». La Suprema corte ricorda, infatti, che l'agevolazione Ici per la prima casa spetta all'abitazione principale identificabile in quella in cui non solo risiede il proprietario, ma anche i suoi familiari. «Se così non è – taglia corto la Suprema corte – il beneficio non spetta».

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