Fisco e contabilità

Il caos sul fondo anticipazioni liquidità manda al buio consuntivi e preventivi

Tempi stretti per il ripiano dei deficit extra generati dal primo correttivo 2020

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di Patrizia Ruffini e Gianni Trovati

Il caos delle regole sulla gestione contabile del Fondo anticipazione liquidità manda al buio secondio le prime stime i bilanci in un migliaio di enti. Gli effetti della decisione della Consulta (sentenza 80/2021; si veda NT+ Enti locali & edilizia di venerdì) sono prodotti dai contenuti della sentenza ma anche dal calendario. Perché la ribocciatura costituzionale arriva a un mese dal termine per la chiusura di rendiconti 2020 e preventivi 2021/23, peraltro appena spostati in extremis al 31 maggio dal decreto proroghe approvato sempre giovedì scorso.

L’allarme riguarda non solo gli enti in dissesto e predissesto, ma tutte le amministrazioni che a suo tempo hanno ricevuto un’anticipazione di liquidità consistente e l’hanno utilizzata per accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, e hanno quindi dovuto affrontare la doppia bocciatura costituzionale. Le norme giudicate illegittime giovedì scorso erano nate infatti per adeguarsi alla sentenza 4/2020 che aveva cancellato le regole originarie. E il continuo botta e risposta fra Mef e Consulta complica anche la strada per un nuovo correttivo, che i tecnici delle amministrazioni locali hanno iniziato subito a invocare. Perché la dichiarazione di illegittimità cancella le norme dall’ordinamento. E senza norme il rischio è di dover mettere in piedi un recupero immediato del disavanzo extra creato dal primo aggiustamento del 2020.

La sentenza ha colpito l’articolo 39-ter, commi 2 e 3 del Dl 162/2019. Nello specifico viene meno la norma sul ripiano dell’ulteriore disavanzo emerso al 31 dicembre 2019 per l’incremento dell’accantonamento al Fal (precedentemente utilizzato per l’Fcde). Cade dunque la possibilità, dal 2020, di rientrare del disavanzo per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nell’esercizio. Secondo la Corte, la previsione genera un effetto perturbatore degli equilibri di bilancio fin dal 2020, alterando i saldi e consentendo di celare parte delle passività emerse con la corretta appostazione del Fal.

Per i giudici, non essendo necessaria la riapprovazione dei bilanci antecedenti alla pronuncia, non era necessario alcun intervento normativo, mentre dovevano essere ridefinite tutte le espressioni finanziarie patologiche prodotte nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti. Doveva essere ricalcolato il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge, applicando per i deficit extra le norme vigenti nel corso dell’esercizio di riferimento. In sostanza per i giudici la norma illegittima introduceva una deroga alle regole ordinarie di ripiano del maggior disavanzo, dilatando i tempi di rientro dal deficit. La regola fisiologica del rientro dal disavanzo secondo la Corte Costituzionale è quella del ripiano annuale, o al massimo triennale, comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale. Nel caos anche i bilanci di previsione per la cancellazione della regola sulla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità in bilancio. È infatti soppressa la norma che consente di utilizzare il Fal fino al suo esaurimento per rimborsare l’anticipazione.

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