Fisco e contabilità

Il Comune può detrarre l'Iva pagata sull'immobile se ha agito come soggetto passivo

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di Federico Gavioli

La Corte di giustizia Ue, sezione seconda, con la sentenza C-142/17 del 2018, ha risolto un importante controversia inerente il meccanismo di rettifica della detrazione Iva di un ente pubblico, in relazione alla costruzione/acquisto di un immobile e al suo successivo utilizzo. La Corte ha chiarito che quello che conta ai fini della detrazione Iva è il ruolo rivestito dal Comune al momento della costruzione/acquisto e cioè se ha agito come soggetto passivo o autorità pubblica, rimandando l'accertamento di ciò al giudice del rinvio.
Il principio sancito dalla Corte è che l'ente pubblico che costruisce/acquista un'immobile, potenzialmente utilizzabile per attività imponibili e non imponibili, che non ha espressamente dichiarato l'intenzione di volerlo utilizzare per attività imponibili ma nemmeno lo ha escluso, anche se inizialmente usa l'immobile per attività non imponibili, può godere del diritto alla rettifica delle detrazioni Iva, se viene accertato dal giudice del rinvio, che al momento della costruzione/acquisto ha agito come soggetto passivo.

Il caso
La questione nasce dal fatto che dal 2005 un Comune si era registrato come soggetto passivo ai fini dell'Iva. Nel corso degli anni 2009 e 2010, il Comune ha fatto costruire una casa della cultura, pagando l'Iva sui beni e i servizi che sono serviti per la costruzione. Nel 2010 la gestione della struttura è stata affidata a titolo gratuito al centro culturale del Comune.
Nel corso del 2014 il municipio ha espresso l'intenzione di trasferire l'immobile nel proprio patrimonio e di assumerne direttamente la gestione. Successivamente, ha utilizzato la struttura, sia a titolo gratuito, per le esigenze della collettività comunale, sia a titolo oneroso, affittando l'immobile a scopi commerciali. Per quanto riguarda l'uso a pagamento dell'immobile, il Comune ha espressamente dichiarato la sua intenzione di emettere fatture comprensive di Iva. A oggi, il municipio non ha ancora effettuato la detrazione dell'Iva assolta per la realizzazione dell'immobile. Dopo una lunga controversia nazionale la questione della detraibilità Iva è approdata alla Corte di giustizia Ue.

L'analisi della Corte di Giustizia Ue
I giudici comunitari evidenziano che, quando un ente pubblico al momento dell'acquisto di un bene d'investimento, agisce come pubblica autorità, in base dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, e, di conseguenza, non in qualità di soggetto passivo, non gode, in linea di principio, di alcun diritto alla rettifica delle detrazioni Iva relativamente al bene, anche qualora, successivamente, quest'ultimo sia adibito a un'attività imponibile.
Secondo costante giurisprudenza della Corte, la questione se, all'atto della cessione di un bene al soggetto passivo, quest'ultimo abbia agito in quanto soggetto passivo, ossia ai fini di un'attività economica, costituisce una questione di fatto che spetta al giudice del rinvio esaminare alla luce dell'insieme dei dati del caso, tra i quali figurano la natura dei beni considerati e il periodo di tempo intercorso tra l'acquisto dei beni e il loro impiego ai fini delle attività economiche del soggetto passivo.
I giudici comunitari evidenziano che non ci sono motivi ostativi a che un ente di diritto pubblico abbia diritto alla rettifica delle detrazioni dell'Iva assolta in relazione a un bene d'investimento immobiliare in una fattispecie in cui, al «momento dell'acquisto di tale bene, da un lato, quest'ultimo, per sua natura, poteva essere utilizzato sia per attività imponibili che per quelle non imponibili ma è stato utilizzato, in un primo tempo, per attività non imponibili e, dall'altro, tale ente pubblico non aveva espressamente dichiarato di avere l'intenzione di destinare il suddetto bene a un'attività imponibile ma non aveva neppure escluso un utilizzo a tal fine, purché risulti dall'esame di tutte le circostanze di fatto, esame che spetta al giudice nazionale effettuare, che è soddisfatta la condizione prevista dall'articolo 168 della direttiva 2006/112, in base alla quale il soggetto passivo deve aver agito in qualità di soggetto passivo nel momento in cui ha effettuato detto acquisto».

La sentenza della Corte di giustizia Ue C-142/17 2018

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