Il Comune può gestire direttamente il porto turistico
Senza il preventivo esperimento di un confronto concorrenziale ovvero di una procedura selettiva
É legittimo il provvedimento con il quale il Comune, senza il preventivo esperimento di un confronto concorrenziale ovvero di una procedura selettiva, ha stabilito di autoaffidarsi e/o autoconcedersi, intestandosi la relativa concessione demaniale marittima, la gestione del porto turistico e, contestualmente, di esercitare direttamente i servizi nautici. Così si esprime il Tare della Liguria con la sentenza n. 946/2021.
Il titolare di un'impresa individuale del settore nautico ha impugnato il provvedimento con cui un Comune ha rilasciato in proprio favore, per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2026, una concessione demaniale marittima avente ad oggetto gli specchi acquei, le aree ed i beni costituenti l'approdo turistico.
Il ricorrente ha chiesto al Tar ligure l'annullamento degli atti in quanto l'approdo turistico non potrebbe essere oggetto di utilizzo generale della cittadinanza, né di impiego diretto dell'Amministrazione, ma solo di uso particolare degli operatori affidatari dei servizi portuali ovvero l'ente locale non avrebbe comparato la domanda del Comune con quella dell'impresa individuale.
Il collegio giudicante ha ritenuto il ricorso privo di pregio e lo ha respinto ritenendo del tutto legittimo l'operato dell'ente locale.
Il Tar ha precisato che la gestione di un porto turistico è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale, ha ribadito che in virtù del principio di autoorganizzazione e in base al diritto unionale, il Comune può esercitare anche i servizi pubblici di interesse economico nelle forme dell'amministrazione diretta, ossia internalizzandoli e gestendoli con la propria organizzazione. È pacifico che attualmente non sussiste alcun obbligo degli enti locali di affidare a terzi sul mercato i servizi pubblici di rilevanza economica, potendo senz'altro optare per la gestione in via diretta né un simile obbligo è rinvenibile nel diritto europeo, che configura la gestione diretta o tramite società in house come modulo generale alternativo all'affidamento a terzi mediante selezione pubblica.
Il porto turistico rappresenta uno strumento per realizzare fini pubblici sì che la l'autoconcessione è giustificata e ragionevole.