Fisco e contabilità

Il concessionario del Comune che iscrive un'ipoteca a carico del contribuente deve pagare le imposte ipo-catastali

Le agevolazioni fiscali non si applicano al caso in cui l'ente riscuote coattivamente le proprie entrate tributarie

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di Federico Gavioli

I concessionari dei Comuni nell'ipotesi in cui procedano all'iscrizione ipotecaria nell'ambito della riscossione a mezzo ingiunzione fiscale (Rd 639/1910), sono tenuti a versare le imposte ipotecarie e catastali; è il chiarimento fornito dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 18104/2021. I giudici di legittimità hanno, in sostanza, affermato che se a iscrivere l'ipoteca è l'agenzia delle Entrate i tributi non sono dovuti, se invece è il concessionario di un ente locale è d'obbligo procedere all'iscrizione con il versamento delle imposte per garantire un credito pubblico con l'istituto cautelare (articolo 77 del Dpr 602/1973).

Il contenzioso tributario
L'agenzia delle Entrate è ricorsa in Cassazione avverso la sentenza della Ctr con la quale, nel confermare la decisione di primo grado, respingeva l'appello dell'ente concessionario della riscossione dei tributi del Comune, affermando che stante l'equiparazione tra ruolo e ingiunzione fiscale, il trattamento fiscale disciplinato dall'articolo 47 del Dpr 602/1973, si estende ai concessionari che utilizzano lo strumento della riscossione coattiva attraverso le iscrizioni ipotecarie.
L'agenzia delle Entrate, difesa dall'avvocatura dello Stato, è ricorsa avverso la sentenza dei giudici del merito perché hanno esteso al concessionario, che si avvale dell'iscrizione ipotecaria fondata sull'ingiunzione fiscale (Rd 639/2010), a carico di debitore dell'ente locale, le agevolazioni fiscali previste per le operazioni ipotecarie di cui all'articolo 47 del Dpr 602/1973 ; in particolare l'Agenzia sostiene che la disciplina delle agevolazioni ovvero delle esenzioni fiscali ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, con la conseguenza che l'agevolazione tributaria prevista dall'articolo 47 suindicato , ancorata al principio di tassatività e di eccezionalità tipica delle disposizioni agevolative tributarie, non è applicabile alla diversa ipotesi di ipoteca richiesta dal concessionario locali, sulla base della ingiunzione fiscale.

La sentenza della Cassazione
Per i giudici di legittimità il motivo di ricorso dell'agenzia delle entrate è fondato. La Cassazione ritiene che effettivamente le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 47, commi 1 e 2, e 47-bis, del Dpr n. 602 del 1973, non possano essere applicate anche alle ipotesi in cui l'amministrazione comunale provveda a riscuotere coattivamente (Rd 639/1910), le proprie entrate tributarie e patrimoniali, tramite affidamento ai soggetti di cui all'aricolo. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
Sotto il profilo specificatamente tributario, la Cassazione ritiene, dunque, che l'equiparazione della procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale a quella di riscossione mediante ruolo, secondo il disposto normativo vigente rationes temporis, comunque non attribuisca ai «concessionari locali» la gratuità delle formalità ipotecarie, ai sensi dell'articoli 47, primo comma, del Dpr 602/1973, né, per gli stessi motivi, delle certificazioni e delle visure ipotecarie.

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