Il dipendente che mina la serenità dell'ufficio va trasferito
Sottende l'interesse dell'Amministrazione di assicurarsi il regolare e sano andamento del servizio pubblico
Il trasferimento del dipendente pubblico per «incompatibilità ambientale» non ha carattere disciplinare ma sottende l'interesse e il compito dell'Amministrazione di assicurarsi il costante, regolare e sano andamento del servizio pubblico. Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 5937/2021) questo tipo di spostamento del dipendente va ricondotto nell'ambito di quelli dettati da «esigenze di servizio». In altre parole non siamo in presenza di una fattispecie autonoma ma di un tipo della più ampia categoria di quelli d'autorità. Lo scopo del trasferimento di sede del pubblico dipendente per incompatibilità ambientale è pertanto quello di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell'ufficio; restituendo a quest'ultimo il prestigio, l'autorevolezza, l'immagine necessari; ovvero più semplicemente l'altrettanto indispensabile fiducia nei rapporti interpersonali tra colleghi di lavoro.
Oggetto d'esame da parte del Consiglio di Stato un decreto ministeriale con il quale era stato disposto il distacco provvisorio di un funzionario assegnandolo ad altra struttura. La motivazione del provvedimento si focalizzava essenzialmente su alcuni episodi che secondo il ministero mostravano l'interpretazione del proprio ruolo in chiave rigorosamente "individualista" con conseguente «sgretolamento delle relazioni» con la direzione e gli altri operatori.
Un contesto ambientale "pesante" che va sanato per mezzo dell'appropriata assegnazione del funzionario ad altra sede. Con ciò eliminando la causa oggettiva dei disagi rilevati: la presenza del dipendente in questione in quel determinato gruppo umano. E ciò a prescindere dall'imputabilità al dipendente stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che abbiano determinato i malesseri. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, in realtà, non è significativa l'origine o i motivi della situazione venutasi a creare; nel senso che il provvedimento organizzativo può prescindere da ogni giudizio di eventuale "rimproverabilità" della condotta del dipendente. L'amministrazione pubblica ha sempre il potere, e il dovere, di garantire contesti lavorativi tranquilli, permeati di fiducia reciproca, per ciò stesso produttivi.