Il grave illecito professionale conta per l'esclusione dalla gara solo se nel triennio
L'arco temporale decorre dalla data di adozione della determinazione amministrativa di risoluzione unilaterale
La risoluzione per inadempimento di un precedente contratto di appalto è irrilevante, per la qualificazione del grave illecito professionale con portata escludente dalla procedura di gara, se anteriore al triennio, decorrente dalla data di adozione della determinazione amministrativa di risoluzione unilaterale; la stazione appaltante è tenuta ,quindi, a una valutazione accurata del pregresso errore professionale in cui è incorso l'operatore economico , solo entro il limite temporale del triennio e con contezza di ogni comportamento scorretto idoneo a incidere sulla sua affidabilità. É questa la pronuncia del Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n.7730/2020.
Un operatore economico ha presentato appello, per la riforma del giudizio di primo grado, perché escluso dalla procedura di gara indetta da una stazione appaltante per l'affidamento di un servizio sociale, con riferimento a due risoluzioni contrattuali che hanno integrato la causa di esclusione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-ter) del codice degli appalti.
L'appellante , a supporto dell'impugnativa, ha contestato la violazione del principio di proporzionalità perché la stazione appaltante non ha ponderato e bilanciato la gravità delle risoluzioni contrattuali con le caratteristiche e la natura del servizio da rendere, e non ha tenuto conto di altri documenti prodotti a comprova della propria capacità professionale.
I giudici di Palazzo Spada non hanno accolto le censure e hanno operato una analitica ricostruzione della normativa applicabile, evidenziando che l'articolo 80 , comma 5, lettera c-ter del codice degli appalti, che dispone l'esclusione di un operatore economico che ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, con conseguente risoluzione per inadempimento o con condanna al risarcimento dal danno, deve essere letta e interpretata in connessione con il successivo comma 10-bis , inserito dal Dl 32/2019, che delimita in tre anni il periodo entro cui un illecito professionale ha rilevanza escludente.
In sostanza laddove il legislatore utilizza l'espressione «durata dell'esclusione» e fa riferimento ai «casi di cui al comma 5», è come se dicesse «la durata del periodo in cui è possibile disporre l'esclusione in base al medesimo fatto rilevante ai sensi del comma 5» corrisponde al triennio (CdS, sezione IV, n.4937/2020).
Per queste ragioni, una risoluzione per inadempimento di un precedente contratto è apprezzata dalla stazione appaltante, ai fini della valutazione di affidabilità e integrità dell'operatore economico, se intervenuta entro il triennio dal fatto pregiudizievole.
L'elemento fattuale che integra l'illecito può essere valutato, quindi, qualora maturato nel lasso temporale del triennio, che decorre dal momento del provvedimento di risoluzione, ovvero, se contestato in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.
Nel caso di specie, l'esclusione dell'operatore economico, operata dalla stazione appaltante, è legittima perché le risoluzioni contrattuali sono intervenute entro l'intervallo temporale indicato dalla norma, conseguentemente, le stesse hanno formato oggetto di valutazione discrezionale, da parte dell'ente , circa l'incidenza sull'affidabilità professionale , in relazione alla fattispecie contrattuale, sia sotto il profilo della pertinenza che della rilevanza, con codificazione finale del grave illecito professionale .