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Il limite d'età del concorso per psicologi della Polizia di Stato è incostituzionale

Il limite massimo di 30 anni è arbitrario in considerazione del fatto che per il reclutamento di questi funzionari non è richiesto il superamento di prove di efficienza fisica

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di Pietro Alessio Palumbo

La normativa sull'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia che fissa in trent'anni il limite di età per la partecipazione al concorso è irragionevole e insensata: per ciò stesso incostituzionale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 262/2022 con cui ha evidenziato che a fronte del generale principio di non discriminazione in base all'età in materia di occupazione e lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione, il limite massimo di età per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato è arbitrario in considerazione del fatto che per il reclutamento di tali funzionari non è richiesto il superamento di prove di efficienza fisica; il che dimostra che non siano strettamente necessarie per l'esercizio dell'attività di loro competenza specifiche caratteristiche fisiche connesse alla giovane età.

L'ordinamento nazionale pone un principio generale di non discriminazione in base all'età nell'accesso all'occupazione e al lavoro. Rientra tuttavia nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d'età per l'accesso ad alcuni posti di pubblico impiego; purché tali requisiti non siano determinati in modo irrazionale. La normativa ammette deroghe al principio di portata generale della parità di trattamento in base all'età giustificate in ragione della natura dell'attività lavorativa, del contesto in cui viene espletata, delle oggettive necessità dell'amministrazione interessata.

Con riferimento ai funzionari tecnici di Polizia con sviluppo dirigenziale - nell'ambito dei quali si distinguono i ruoli degli ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli psicologi - la normativa per l'accesso alla relativa qualifica iniziale ha previsto che la partecipazione al concorso pubblico è soggetta al limite massimo di età. Per altro verso è previsto non solo il possesso della laurea magistrale o specialistica ma anche l'abilitazione professionale in psicologia conseguita mediante l'esame di Stato con iscrizione all'albo. In ambito europeo in riferimento ai requisiti di età per l'accesso al ruolo dei commissari di Polizia, il divieto di discriminazione fondato sull'età è riconosciuto dalla direttiva 2000/78/CE che concretizza nell'ambito da essa coperto, il principio generale di non discriminazione sancito dall'art.21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo la Corte di giustizia al fine di verificare la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione si deve avere riguardo alle funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dal personale che deve essere selezionato e stabilire se il possesso di capacità fisiche particolari che giustifichi la fissazione di un limite di età sia requisito essenziale e determinante per lo svolgimento delle mansioni ordinarie. In altre parole il limite di età può essere considerato proporzionato solamente se le funzioni siano essenzialmente operative o esecutive.

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