Il prof va in ferie: vademecum per docenti assunti e precari
A disciplinare le modalità di fruizione dell'astensione dalla didattica è il contratto del 2006/2009
Tempo vacanze, tempo di ferie. Ma quali sono le regole per i docenti? Il punto di partenza è che le ferie costituiscano un diritto irrinunciabile dei lavoratori, costituzionalmente tutelato, la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute nel contratto collettivo 2006/2009. La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.
I giorni di ferie fruibili
Secondo le previsioni del Ccnl, il personale docente di ruolo ha diritto a 30 giorni di ferie per anno scolastico, se ha un'anzianità di servizio non superiore a 3 anni, e a 32 giorni per anno scolastico se invece l’anzianità di servizio supera il triennio. Le ferie del personale precario sono invece in misura proporzionale alla durata del servizio prestato. In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nel corso dell'anno scolastico a cui si riferiscono.
Quando si può andare in ferie
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante la rimanente parte dell’anno, i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato possono fruire di 6 giorni di ferie (del totale spettante annualmente) che tuttavia sono subordinati alla possibilità che possa essere sostituito da altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per il solo personale docente di ruolo i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche possono essere aggiunti, in alternativa, ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dall’articolo 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007, e fruiti alle stesse condizioni e con le stesse modalità.
Interruzione o sospensione
Il dipendente può interrompere il periodo di ferie: in caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni; in caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno); se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni di età) dia luogo a ricovero ospedaliero. Il dirigente scolastico può invece interrompere o sospendere le ferie del dipendente solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio, da evidenziare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto. In questi casi il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
Recupero delle ferie non godute
In caso di particolari esigenze di servizio (ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia) che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite: dal personale docente a tempo indeterminato entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione delle lezioni e dell'attività didattica e dal personale A.T.A. a tempo indeterminato di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del direttore dei servizi generali e amministrativi.
In ogni caso, qualora le ferie siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (ad esempio grave patologia o una malattia che si protrae anche a cavallo di due anni scolastici), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti di cui si è detto prima.
Monetizzazione delle ferie
Il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.
Per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o al 30 giugno il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell’arco temporale della supplenza, a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruite o meno ovvero che il dirigente scolastico gliele abbia o no formalmente concesse.