Appalti

Il provvedimento di aggiudicazione non compete alla commissione di gara

Il compito precipuo del collegio è quello di valutare le offerte

di Stefano Usai

La commissione di gara non può adottare il provvedimento di aggiudicazione che compete alla stazione appaltante. Il compito precipuo del collegio è quello di valutare le offerte con eventuali compiti di supporto i cui esiti devono essere fatti propri dall'amministrazione. In questo senso, la sentenza del Tar Campania, Napoli, sezione VIII, n. 6802/2022

La vicenda
Nell'ambito di una complessa questione, il giudice campano si esprime sui rapporti tra commissione di gara e Rup rispetto all'aggiudicazione dell'appalto.
Con la sentenza si ribadisce che la commissione di gara – organo straordinario della stazione appaltante – non ha la competenza ad aggiudicare l'appalto ma, evidentemente, è tenuta a predisporre la proposta di aggiudicazione. Proposta che poi deve essere "controllata" – non invadendo la competenza sulla valutazione delle offerte della commissione di gara - dal soggetto preposto ovvero dal Rup. Nel caso di specie, il provvedimento di aggiudicazione veniva adottato dalla commissione di gara e non dal Rup.
In sentenza si ribadisce «che l'adozione dei provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione spetti al RUP e non all'organo straordinario della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP medesimo (Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2021, n.6706; Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419)».
Con «maggiore impegno esplicativo», prosegue il giudice campano, lo stesso articolo 77 del Codice dei contratti (rubricato "Commissione giudicatrice") evidenzia che «nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperi nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto».
Si deve a tale norma la chiara distinzione dei compiti ed il contingentato confine dell'azione della commissione di gara che deve limitarsi a «un'attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie».
Al di fuori di detti compiti, non è preclusa una attività di assistenza della commissione di gara, che ben può supportare il Rup anche in altre attività, fermo restando che, qualora tale attività venga concretamente svolta «normalmente, su incarico dell'amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico» esige comunque una attività di verifica e deve essere «fatta propria della stazione appaltante» (Consiglio di Stato sezione V, 12 dicembre 2020 n. 1104).

Le nuove norme
Non può sfuggire, per completezza, che l'attuale schema di codice, semplifica e meglio chiarisce il passaggio cruciale dell'aggiudicazione dell'appalto (che svariate interpretazioni, oggi, subisce anche in giurisprudenza). In particolare, con la previsione contenuta nell'articolo 17 della bozza di codice, comma 5, viene meno l'equivoco della cosiddetta aggiudicazione provvisoria visto che la norma prevede la sola aggiudicazione efficace (e quindi definitiva post verifica sul possesso dei requisiti dell'appaltatore).
Il comma in parola, quindi, dispone che «L'organo preposto alla valutazione delle offerte e quindi nel concludere i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala». Poi, «L'organo competente a disporre l'aggiudicazione», ovvero il Rup che predispone la determinazione per il dirigente/responsabile del servizio (qualora con questo non coincidesse) «esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace». Oggettivamente si può sostenere che la norma introduca una attesa semplificazione salvo il potenziale equivoco che il Rup, non dirigente/responsabile del servizio, possa disporre con proprio atto l'aggiudicazione. Ovviamente negli enti locali questa ipotesi non è sostenibile se il Rup non disponesse di poteri dirigenziali.

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